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TURISMO SUL GARDA IN CRESCITA

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Pubblicato da EditorCodacons SU 16 Giugno 2025
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COMUNICATO STAMPA

Lunedì 16 giugno 2025

Cronaca Brescia

TURISMO SUL GARDA BRESCIANO IN CRESCITA

ATTENZIONE ALLE BUFALE: ECCO UNA RECENTE FAVOREVOLE SENTENZA PER I CONSUMATORI IN VIAGGIO!

CODACONS: E’ RESPONSABILITA’ DELL’AGENTE DI VIAGGI LA SCELTA DEL TOUR OPERATOR INAFFIDABILE.

In caso di DANNI info@codaconslombardia.it O 02.29408196

Codacons Brescia: nel mese di agosto boom di visitatori, 53 ogni 100 abitanti, media che si moltiplica nelle località al top Limone da record con 624, seguono Moniga e Tignale a quota 174, più di 160 a San Felice Fedreghini (Confindustria Brescia): «La reale dimensione dei flussi è anche maggiore delle statistiche»

Ma attenzione alle bufale: in caso di disservizi, se il soggiorno non ha rispettato le aspettative promesse, se il volo è stato cancellato hai diritto ad ottenere un risarcimento.

La fattispecie del danno da vacanza rovinata è contemplata dall’articolo 46 del Codice del Turismo (D.Lgs 79/2011), così come modificato dal D.Lgs 62/2018.

Si tratta di un risarcimento che può essere invocato dal turista (ossia dall’acquirente di un pacchetto turistico) nell’ipotesi in cui le prestazioni previste nel contratto di pacchetto turistico non vengano adempiute dall’agenzia di viaggi e/o dal tour operator.

In particolare, il danno da vacanza rovinata è qualificato come danno patrimoniale in quanto è correlato al disagio psicofisico e allo stress emotivo derivante al turista in caso di mancato godimento, totale o parziale, del tempo di vacanza.

Il danno si sostanzia, dunque, nel tempo di vacanza inutilmente trascorso e nell’irripetibilità dell’occasione perduta.

L’agenzia di viaggi, in quanto professionista, è tenuta ad esercitare la propria attività professionale con la diligenza richiesta dal servizio di intermediazione svolto, ossia garantendo al turista gli standard di competenza e perizia normalmente richieste nell’esercizio di tale impresa.

Rientra sicuramente nell’ambito della diligenza professionale dell’agenzia di viaggi il garantire al turista i servizi offerti da un tour operator affidabile.

E, ora, la recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, la n.ro 45 del 14 gennaio 2025, ha sancito la responsabilità dell’agenzia di viaggi: l’agenzia è obbligata a risarcisce il turista se propone il pacchetto di un organizzatore insolvente.

Alla agenzia di viaggi può essere imputata una culpa in eligendo ossia una responsabilità nella scelta del tour operator che deve eseguire i servizi acquistati dal turista con il pacchetto. Infatti, il venditore di pacchetti turistici, dovrebbe essere diligente nella scelta, facendo ricorso a tour operator affidabili.

In caso di DANNI info@codaconslombardia.it O 02.29408196

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