Aggiornamento 11 Febbraio 2026
Pensione “Quota 100”: la tua guida rapida
La cd ‘pensione quota 100’ ha permesso di andare in pensione anticipatamente combinando età e contributi.
Successivamente però l’INPS ha chiesto la restituzione dell’ intera annualità della pensione con un’applicazione restrittiva della normativa (Decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con Legge n. 29/2019) che ha introdotto la non cumulabilità della pensione rispetto a redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo occasionale, purché nel limite di € 5.000,00 all’anno.
Questa situazione ha generato contenziosi contro l’INPS sulla cumulabilità dei due redditi e sulla natura sanzionatoria e sproporzionata della circolare Inps n. 117/2129.
Quando può nascere un problema con l’INPS?
Se dopo aver ottenuto la ‘pensione quota 100’ hai svolto altra attività lavorativa (ad esempio lavoro dipendente o lavoro occasionale), l’Inps può applicare erroneamente il divieto di cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro, con richieste ingiustificate di restituzione della pensione di un intero anno e/o trattenere direttamente una parte della mensilità.
Cosa si può fare?
Molti pensionati hanno deciso di introdurre ricorsi giudiziari avanti il Tribunale del Lavoro che hanno avuto molti esiti favorevoli anche recentissimi (dicembre 2025 e febbraio 2026). Infatti i Giudici hanno ritenuto
di disapplicare la circolare Inps interpretando la norma sulla ‘non cumulabilità’ nel suo significato letterale e in modo conforme alla nostra Costituzione. Per tali motivi i Giudici hanno sentenziato che “la previsione della decadenza dell’intero trattamento pensionistico annuale costituisce una vera e propria sanzione, per sua natura afflittiva, che in ossequio al principio di legalità e (art. 97 Cost.) avrebbe dovuta essere espressamente disciplinata dal legislatore” e che “l’applicazione della sanzione prevista dalla circolare Inps conduce risultati palesemente sproporzionati e irragionevoli, in violazione dell’art. 3 Cost.”
di disapplicare la circolare Inps interpretando la norma sulla ‘non cumulabilità’ nel suo significato letterale e in modo conforme alla nostra Costituzione. Per tali motivi i Giudici hanno sentenziato che “la previsione della decadenza dell’intero trattamento pensionistico annuale costituisce una vera e propria sanzione, per sua natura afflittiva, che in ossequio al principio di legalità e (art. 97 Cost.) avrebbe dovuta essere espressamente disciplinata dal legislatore” e che “l’applicazione della sanzione prevista dalla circolare Inps conduce risultati palesemente sproporzionati e irragionevoli, in violazione dell’art. 3 Cost.”Pertanto l’Inps è stato condannato a:
– sospendere immediatamente la somma detratta sulle mensilità
– restituire tutti gli importi delle annualità indebitamente trattenuti
– limitare la richiesta di restituzione all’importo percepito in più
AFFIDATI AL CODACONS PER VERIFICARE LA CORRETTEZZA E LEGITTIMITÀ DELLA PRETESA AVANZATA DALL’INPS!
Se hai ricevuto una comunicazione dall’INPS…
Non rispondere prima di aver valutato il tuo caso. Molte richieste di recupero sono contestabili!
Contattaci per una valutazione possiamo verificare insieme se l’Inps ha applicato correttamente la normativa o se è possibile impugnare l’atto.
Per informazioni o segnalazioni contattateci:
email: info@codaconslombardia.it
telefono: 02.29419096 o 02.29408196







