COMUNICATO STAMPA
Cronaca Immobiliare
Martedì 05 marzo 2024
SOTTOSCRIVE PRELIMINARE MA NON CONCLUDE IL ROGITO: VENDITORE CONDANNATO A RESTITUIRE DOPPIO DELLA CAPARRA.
PER LA CASSAZIONE IN CASO DI INADEMPIMENTO DOVUTO ANCHE RIMBORSO DELLE PROVVIGINI PAGATE.
CODACONS: PROBLEMI LEGATI ALLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI SONO ALL’ORDINE DEL GIORNO. OTTIMA PRONUNCIA!
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Con una recentissima sentenza 3122/2024 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema del risarcimento in caso di mancata conclusione del rogito dopo la sottoscrizione del preliminare, condannando la parte venditrice inadempiente a restituire all’acquirente il doppio della caparra e rimborsargli le spese dell’agenzia immobiliare.
A tal proposito i Giudici, accertata la mancata stipula del definitivo, hanno statuito l’obbligo della parte inadempiente di restituire all’altra anche le spese sostenute relative alle provvigioni per l’attività di mediazione immobiliare.
“La compravendita immobiliare presenta spesso molte insidie, per problemi con l’altra parte o con l’agenzia immobiliare
– commenta il presidente dell’Associazione Codacons Marco Maria Donzelli – la pronuncia in questione conferma la tutela della parte adempiente, la quale, oltre al doppio della caparra, matura il diritto al rimborso delle spese relative alle provvigioni dell’agenzia immobiliare se agisce ex art 1385 c.3 c.c.”.
Se avete dei dubbi o state vivendo una situazione complessa scriveteci a info@codaconslombardia.it per ricevere assistenza e consulenza”
Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Lombardia con l’utilizzo dei fondi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del D.M. 6 maggio 2022