E’ stata depositata oggi la clamorosa sentenza (n 9886/2000) del Tar del Lazio, sez. I bis, Presidente Luigi Tosti, Consigliere relatore Anna Leoni, consigliere Aniello Cerreto che ha accolto il ricorso del CODACONS sulla non igienicità delle lattine di bibite. Con la sentenza il Tar annulla i provvedimenti del Ministero della Sanità num. 704/33.76/53 con i quali il Ministero aveva rigettato la richiesta di ?inibire la commercializzazione delle lattine di bibite che utilizzano il sistema di apertura stay on tab ?omettendo di dichiarare la pericolosità del sistema in questione e adottare i provvedimenti di cui all’ art. 3 decreto legislativo 108/92 ??. Come è noto l’attuale sistema di chiusura delle lattine consente alla linguetta di introdurre nella bevanda eventuali agenti patogeni che si sono depositati sulla parte superiore della lattine, in quanto all’atto dell’apertura la linguetta intinge nel liquido. Contro i provvedimenti del Ministero della Sanità che avevano concluso per la sostanziale assenza di rischio e che genericamente invitavano gli assessorati alla sanità a vigilare in materia, il Codacons nel 1998 aveva impugnato al TAR questi provvedimenti, ritenendo invece i provvedimenti illegittimi in quanto gli stessi organi tecnici del ministero (ISS e CSS) avevano dichiarato, in propri atti, la non igienicità del sistema di apertura e dunque il rischio per i consumatori. Di oggi la notizia dell’accoglimento del ricorso del Codacons che ha avuto varie vicende. Come si ricorderà nel gennaio del 1999 il TAR Lazio aveva accolto anche l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati dal Codacons, ma il Consiglio di Stato, su appello delle società Coca Cola Italia srl e Coca Cola bevande Italia spa, e poi dell’Assobirra e Assobibe, ed in fine dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero della Sanità ritenne di annullare l’ordinanza del TAR. L’associazione non si arrese e chiese al TAR del Lazio che fissasse al più presto il merito del ricorso (cioè la fase di cognizione piena della domanda della ricorrente associazione) stante il rilievo che per la salute dei cittadini aveva la questione della igienicità delle lattine di bibite ad apertura stay on tab. Il TAR fissava la discussione per il giorno 3 luglio u.s., e dunque con sentenza n. 9886/2000 ha deciso che le lattine di bibite con apertura a linguetta inserita (stay on tab) sono non igieniche e quindi fonte di rischio per la salute dei consumatori. Soddisfazione per il successo ottenuto la esprimono il Presidente del Codacons avv. Rienzi e l’avv. Vincenzo Masullo che ha seguito la vicenda processuale con il collegio difensivo dell’associazione. ?E’ una sentenza di grande rilievo?, – commenta l’avv. Rienzi – ?Il Codacons infatti aveva proposto il ricorso ai sensi della nuova legge sui consumatori, appena nata, e ne ha visto subito l’accoglimento e l’attuazione da parte dei giudici del TAR. Ciò fa ben sperare. I consumatori hanno in mano uno strumento fornito dal legislatore ed i giudici lo applicano con fermezza. Non sarà più possibile ritenere inammissibile per difetto di interesse o per carenza di legittimazione attiva al ricorso le azioni proposte dalle associazioni dei consumatori, il TAR ha infatti respinto le eccezioni proposte dalla società Coca Cola e dalle Associazioni Assobirra ed Assobibe, affermando invece che la legge 281/98 da piena legittimazione processuale alle associazioni di consumatori, che peraltro avevano ed hanno anche legittimazione processuale in materia ambientale, sia grazie alla legge appena citata, sia grazie alla L. n. 349/86?. La sentenza in commento è poi importantissima in quanto i giudici amministrativi non si sono limitati soltanto ad annullare gli atti della P.A. ma hanno avuto da ridire anche sul comportamento delle amministrazioni pubbliche; la sentenza infatti afferma che : ?Tale comportamento ? riferendosi al fatto che l’amministrazione nonostante avesse riconosciuto esistente il pericolo non si è comportata di conseguenza disponendo interventi seri e concreti a tutela dei consumatori ? appare, sotto il profilo evidenziato, illegittimo e irragionevole, non essendo state evidenziate ragioni per tale mancata considerazione delle conclusioni complessivamente raggiunte dagli organi tecnici di consulenza? i quali appunto avevano dichiarato la non igienicità delle lattine?. Vediamo i passi più significativi della motivazione del TAR del Lazio che lo hanno portato ad accogliere il ricorso del Codacons. ?Nella fattispecie, il Ministero della sanità è pervenuto ai provvedimenti impugnati (in particolare si fa riferimento alle note nn. 600.13/33.66/53/437 e 704/33.66/53) in materia di igienicità del meccanismo di apertura delle lattine contenenti bibite, costituito da una linguetta a strappo che rientra al momento della apertura nel corpo della lattina, in relazione alla possibile esistenza di rischi di contaminazione della bevanda per la presenza di sostanze inquinanti sulla superficie della lattina stessa, dopo una serie di verifiche affidata al Consiglio superiore di sanità, che ha effettuato sperimentazioni al fine di verificare l’eventuale rischio igienico sanitario delle bevande contenute nelle lattine in questione. Delle conclusioni cui è pervenuto il Consiglio superiore di sanità, sulla base dei dati sperimentali forniti e di quelli epidemiologici disponibili, circa il rischio infettivo il Ministero ha preso atto, in particolare circa la non significatività epidemiologica di detto rischio e circa la potenzialità di un rischio di natura igienico sanitaria legata non specificamente all’uso delle lattine con il dispositivo di apertura in esame ma al consumo di qualsiasi alimento. ? Ha, peraltro, sottolineato l’importanza, da un punto di vista igienico, che la superficie delle lattine risulti pulita all’atto del consumo delle bibite in esse contenute, invitando gli Assessorati destinatari degli atti in questione a mettere in atto adeguati interventi di vigilanza in materia ? Sotto tale profilo i provvedimenti impugnati appaiono, sia pure limitatamente, carenti. Invero, il lungo procedimento di verifica operato attraverso l’istituto superiore di sanità, anche se conclusosi con l’esclusione di un rischio epidemiologico legato al tipo di apertura delle lattine di cui si discute, ha tuttavia evidenziato la potenzialità di un rischio di natura igienico sanitario, legato alle modalità di consumo del prodotto, sia perché il dispositivo a leva con linguetta rientrante all’interno della confezione può costituire un veicolo di agenti contaminati nella bevanda sia perché le lattine, prima del consumo, possono essere conservate anche per lungo tempo in locali igienicamente non idonei, permettendo così il deposito sulla superficie di polvere, sporcizia ed altri corpi estranei che possono successivamente essere veicolati al liquido interno tramite la linguetta rientrante (si vedano, ad es. le note in data 3/11/93 e 6/11/96 dell’Istituto superiore di sanità, in atti; verbale del Consiglio superiore di sanità del 20/11/96 e del 12/6/97)?. In più occasioni viene ribadita l’esigenza che le lattine siano pulite nella superficie all’atto del consumo e in più punti si prospetta l’opportunità di ricorrere ad avvertenze che inducano il consumatore a prestare la debita attenzione nel consumo dei prodotti in questione (si confrontino le note e i verbali citato)?. ?Il TA? – spiega l’avv. Vincenzo Masullo Direttore dell’Ufficio legale del Codacons- ?annullando tutti i provvedimenti relativi al procedimento inerente la igienicità o non igienicità delle lattine di bibite, pone il Ministero della Sanità nella condizione di aprire un nuovo procedimento che non può concludersi, così come il primo, con il semplice quanto generico ?invito agli assessorati alla Sanità di vigilare in materia?. Il Ministero dovrà individuare idonee soluzioni al problema della non igienicità delle lattine di bibite recanti il sistema stay on tab. Nulla toglie, e veramente ci aspettiamo a questo punto che senza ulteriormente ritardare con la proposizione di appelli quella che è la tutela che il Ministero deve apprestare per la salute dei consumatori, che il Ministero disponga che va cambiato il sistema di apertura delle lattine con sistemi che garantiscano maggiormente i consumatori, o imponga ai produttori un’idonea copertura della parte dov’è posta l’apertura delle lattine, o informi i consumatori in modo costante nel tempo che le lattine non sono igieniche e che bisogna provvedere a ripulirle bene prima di bere dalle stesse o versare il contenuto in un bicchiere. Quanto alle lattine oggi in commercio è un bel problema per l’amministrazione e per chi le mette in commercio,, poiché ad oggi nessun sistema di protezione è stato disposto ed i consumatori non sono stati informati della non igienicità delle lattine, benché l’ISS avesse più volte scritto in suoi documenti, come è stato acclarato dal TAR, che esistevano problemi di igienicità delle stesse. Attendiamo anche su questo solleciti provvedimenti da parte degli organi che devono tutelare la salute pubblica.