Il Consiglio di Stato ha pubblicato la sentenza con la quale obbliga le società del gas a controllare gli impianti ed eventuali perdite anche all’interno delle abitazioni dei privati.
Come si ricorderà alcune società del gas avevano presentato ricorso al Tar Lombardia contro la delibera n. 236/2000 dell’ Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con la quale questa aveva stabilito che ?Il distributore ha l’obbligo di inviare personale da esso incaricato in seguito a chiamata per proprio intervento relativa a segnalazione di dispersione di gas sugli impianti di proprietà o gestiti dal cliente finale a valle del punto di consegna??.
In primo grado il Tar aveva dato ragione alle società. Contro la sentenza del tribunale amministrativo hanno fatto ricorso l’ Autorità per l’energia elettrica ed il gas e, ad adiuvandum, il Codacons (rappresentato dagli avv.ti Carlo Rienzi, Cristina Tabano e Francesco Acerboni), che aveva sostenuto l’esigenza di tutelare l’incolumità, la sicurezza e la salute dei cittadini tutti presentando anche documentazioni dettagliate inerenti lo stato non ottimale della rete distributiva del gas in Italia.
La sesta sezione del Consiglio di Stato, Pres. Giorgio Giovannini, ha accolto in pieno le tesi dell’associazione, affermando che: ??poiché la misura assolutamente prioritaria per prevenire e limitare incidenti da dispersione di gas è (come le stesse appellate ammettono) l’interruzione della erogazione e poiché tale attività non può che essere posta in essere dal soggetto distributore, è evidente che, anche sotto il profilo del razionale esercizio, da parte dell’Autorità, del potere di garantire la sicurezza, è quest’ultimo e non altri a doversi dar carico del pronto intervento anche per gli eventi potenzialmente pericolosi e denunciati a valle del punto di consegna. Sarebbe, del resto, contrario ad ogni logica che possa ipotizzarsi, in questi casi, che la verifica debba rientrare tra le attribuzioni di altro soggetto (che, oltre tutto, non avrebbe né competenza né strumenti per estendere l’accertamento, ove necessario, a monte del punto di consegna) e che sia richiesto, solo successivamente all’esito positivo di detta verifica, l’intervento del distributore per la sospensione della fornitura, essendo tali sovrapposizioni di competenze inconciliabili con l’emergenza che è sottesa, per definizione, ad ogni denuncia di dispersione di gas.?