La prima sezione del Tribunale civile di Roma ha rigettato il ricorso presentato dalla Rai contro il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali emesso il 30/1/2002. Questa la vicenda: Il CODACONS era entrato in possesso di una lettera che la RAI mandava ai rivenditori radio tv. In questa lettera si invitavano gli esercenti a fornire alla società i nominativi di chi acquistava un televisore in cambio di un premio che ammontava a £ 70.000 per ogni acquirente che, entro 180 giorni dall’invio della cartolina da parte del rivenditore, stipulava un abbonamento TV. La RAI si impegnava inoltre al pagamento di un premio di £2000 per ogni nominativo che, entro un anno dalla segnalazione, non avesse stipulato l’abbonamento. In tale lettera non veniva fatto alcun riferimento alla legge 675/96, comunemente chiamata ?legge sulla privacy?. Il CODACONS intervenne per denunciare un altro abuso da parte della RAI, presentando un esposto al garante per la Privacy. Infatti, sosteneva il Codacons, la RAI non ha il potere di raccogliere dati sensibili tramite terzi privati, in quanto, secondo quanto previsto, i dati personali dei soggetti che non risultano titolari di abbonamento radiotelevisivo vengono forniti dall’Urar-tv. La società quindi non può fare indagini personali oltre alle consentite comunicazioni dirette e non può avviare collaborazioni di questi tipo con i rivenditori. Il fatto che in questa lettera non venisse menzionata la legge sulla privacy, presuppone che essa abbia dato erroneamente ai venditori informazioni insufficienti e non conformi alla legge, la quale stabilisce che il trattamento dei dati personali deve essere espressamente consentito da chi fornisce i dati stessi. Se la finalità poi era quella di acquisire i nominativi dei non abbonati, continuava provocatoriamente il Codacons, proprio non si capisce quale sia la discriminante a favore dei rivenditori. Gli installatori di antenne, i riparatori di apparecchi televisivi e altre persone che comunque vengano a conoscenza di tali nominativi e siano autorizzato a comunicarli alla RAI, perché non possono beneficiare dei premi?
A seguito di questo esposto il Garante per la privacy emanava un provvedimento con il quale sentenziava: ?La Rai e l’Agenzia delle entrate non possono raccogliere e trattare dati personali concludendo accordi con rivenditori di apparecchi televisivi e noleggiatori di videocassette che prevedono rimborsi spese e premi per la cessione di dati?.
Contro la decisione del Garante la Rai presentava ricorso al tribunale civile di Roma. Il CODACONS è intervenuto in giudizio per aderire alle contestazioni dell`Autorità Garante che ha eccepito l`inammissibilità dell`istanza cautelare richiesta dalla Rai e la carenza di interesse della stessa ad ottenere la sospensione del provvedimento impugnato. Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.sa Pagliari, ha accolto le tesi del Codacons e ha rigettato il ricorso presentato dalla Rai contro il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, riconoscendo quindi la violazione della privacy commessa dalla rete di stato.
Il Codacons torna alla carica e chiede ora l’abolizione definitiva del canone Rai.