Ieri dinanzi al TAR Lazio sez. II dinanzi al presidente Bianchi il Codacons ha discusso la sospensiva avverso il D.M. del Ministero della Finanza del 4 aprile 2000 predisposto dal Codacons Milano (Avv. Donzelli) con cui sono stati introdotti i coefficienti di rettifica per la tassazione delle plusvalenze del capital gain.
Infatti con l’intento di eguagliare la tassazione esistente per il risparmio gestito, realizzato da operatori professionali quali sono le banche, il precedente legislatore ha introdotto la tassazione della rendita virtuale dei redditi finanziari attraverso un aberrante sistema di tassazione che colpisce anche le perdite.
Infatti le plusvalenze determinate dalla differenza tra il prezzo di acquisto di un titolo e il valore di scambio sul mercato dello stesso al 31 dicembre dal 2000 in poi è colpito dal fisco a prescindere dalla considerazione che successivamente al 31 dicembre la vendita del titolo possa avvenire in perdita determinando in tal modo una minusvalenza che grava anche fiscalmente sul consumatore (sappiamo come possono mutare velocemente le valutazioni dei redditi finanziari come ad es. quelli quotati in borsa).
In tal modo il contribuente-risparmiatore si trova ad essere colpito nella immediatezza anche quando il suo conto è in rosso subendo, oltre al danno, la beffa. Tutto ciò è gravemente lesivo degli interessi dei cittadini che il Codacons difende sia per la violazione dell’art. 3 della Costituzione che dell’art. 53 della stessa in quanto la capacità di contribuzione deve essere commisurata agli effettivi guadagni e deve essere eguale per tutti i cittadini senza consentire situazioni di sperequazione.
Così il DM in oggetto – e sfidiamo chiunque a renderlo comprensibile vista la difficoltà dei calcoli matematici in esso contenuto per determinare i coefficienti – finisce per premiare chi vende i titoli prima del 31 dicembre a pochi mesi dall’acquisto e non oltre l’anno dall’acquisto e di sicuro danneggia i consumatori che troveranno più conveniente rivolgersi agli organismi di investimento collettivi come le banche o gli operatori professionali che farlo da sé.
Il Codacons dinanzi al TAR ha sollevato anche questione di legittimità costituzionale ricordando che la Corte Costituzionale ( n. 156 del 2001) seppure riconoscendo la discrezionalità del legislatore nella determinazione dei criteri di tassazione anche su redditi virtuali ha dichiarato che la stessa non deve assumere caratteristiche di arbitrarietà che noi invece rinveniamo in questo decreto.