
Separazione Consensuale
“Quando i due coniugi sono concordi sull’opportunità di separarsi, possono sottoporre al Tribunale le condizioni del loro accordo, affinché vengano omologate (art. 158 c.c.).”
La separazione consensuale prevede la possibilità per i coniugi di separarsi di comune accordo e con maggiore velocità rispetto al caso della separazione giudiziale. Quest’ultima comporta l’intervento del tribunale dato che i coniugi non sono riusciti a identificare un accordo comune sulle caratteristiche della separazione.
La separazione consensuale può ritenersi tale solamente se i due coniugi sono riusciti a stabilire
una condivisione sui diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento, all’affidamento dei figli e a tutti gli altri aspetti che dovranno essere oggetto di attenta disciplina.
Documenti per la Separazione Consensuale
- estratto dell’atto di matrimonio (si richiede presso lo Stato civile del Comune ove è stato celebrato il Matrimonio);
- certificato di residenza e stato di famiglia, anche contestuale, di entrambi i coniugi (non è possibile utilizzare l’autocertificazione);
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;
- copia di un documento di identità di entrambi i coniugi;
- copia del codice fiscale di entrambi i coniugi.
La procedura di separazione consensuale inizia con il deposito del ricorso presso la Cancelleria del Tribunale ove almeno una delle parti ha la residenza o domicilio.
Entro 5 giorni dal deposito il Presidente fissa l’udienza di comparizione delle parti.
Durante l’udienza Presidenziale il Magistrato deve appurare se sia possibile che i coniugi possano addivenire a una conciliazione. Una volta stabilito che è impossibile riappacificare le parti, viene redatto un verbale di udienza che indica che la coppia è decisa a separarsi e riporta il contenuto dell’accordo che i due coniugi hanno stipulato.
Il fascicolo viene quindi trasmesso al collegio che dovrà emettere i provvedimenti di omologa.
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Divorzio su Ricorso Congiunto
È la richiesta dei coniugi di procedere in maniera congiunta allo scioglimento del matrimonio civile o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Di regola, per accedere alla domanda divorzile, è necessario che i coniugi siano separati, salvi i casi che consentono il divorzio cd. diretto.
Il presupposto essenziale è che i due coniugi si trovino d’accordo con riguardo a tutte le condizioni di divorzio, in caso contrario e necessario instaurare un divorzio giudiziale.
La domanda congiunta di divorzio può essere presentata decorsi i seguenti termini:
– in caso di intervenuta separazione consensuale, sei mesi dalla comparizione delle parti all’udienza davanti al Presidente del Tribunale, purché sia stato pronunciato il decreto di omolo
ga;
– in caso di intervenuta separazione giudiziale, un anno dalla comparizione delle parti all’udienza davanti al Presidente del Tribunale, purché sia passata in giudicato la sentenza che dichiara i coniugi separati;
– in caso di negoziazione assistita con gli Avvocati o di accordi conclusi davanti al Sindaco, sei mesi dalla data degli accordi stessi, purché validamente perfezionati.
Come si richiede?
Tramite il deposito di un ricorso presso il Tribunale del luogo in cui almeno uno dei coniugi ha la residenza.
Al ricorso devono essere allegati:
– nota di iscrizione a ruolo;
– atto integrale di matrimonio rilasciato dal comune dove e stato celebrato;
– stato di famiglia di entrambi i coniugi;
– certificato di residenza di entrambe le parti;
– copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell’udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
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