Avv.Lucio Golino
Responsabile della realizzazione della programmazione dell’accesso RAI
CODACONS
Viale G. Mazzini 73
ROMA
RACCOMANDATA A.R.
Oggetto: trasmissione televisiva dal titolo ?Pubblici funzionari e controlli sull’industria: il caso ISS e il processo Pignoloni?
Egregio avvocato,
in merito alla lettera da Lei inviata al mio assistito, Prof. Martino Grandolfo, con la quale, dopo avergli comunicato che il prossimo 15 novembre andrà in onda su RAIUNO una trasmissione televisiva realizzata dal CODACONS dal titolo ?Pubblici funzionari e controlli sull’industria: il caso ISS e il processo Pignoloni? , lo ha invitato a rendere una ?breve intervista sull’argomento?, desidero fare alcune considerazioni:
Come lei di certo saprà, nel maggio del 1998 il Prof. Grandolfo, in conseguenza dei continui e violenti attacchi indirizzati contro di lui dal CODACONS, ha presentato una querela per diffamazione nei riguardi del soggetto firmatario di alcuni scritti diffamatori, nonché legale rappresentante di detta associazione di consumatori, sig. Pignoloni.
La querela aveva ad oggetto delle doglianze del Prof. Grandolfo:
1) un volantino distribuito da alcuni membri del CODACONS il 17 marzo 1998 nell’ambito di un convegno svoltosi a Roma su ?Effetti sulla salute dei campi elettromagnetici generati da linee elettriche, evidenze scientifiche ed implicazioni per le politiche di sanità pubblica?.
2) un ricorso presentato dal CODACONS, in persona del suo legale rappresentante, Giovanni Pignoloni, al TAR del Lazio il 13 marzo 1998;
3) un esposto inviato il 10 marzo 1998 dal CODACONS, all’Istituto Superiore di Sanità e per conoscenza anche al Ministero della Sanità e ad altri membri delle Istituzioni impegnati nel settore a firma dello stesso Pignoloni.
I tre scritti redatti dal CODACONS, prendono spunto da fatti o totalmente inventati o manipolati a tal punto da presentare una visione della realtà falsa e distorta, riportavano alcuni episodi, inerenti l’attività del Prof. Grandolfo, in termini assolutamente diffamatori e lesivi dell’immagine e della reputazione dello stesso dirigente dell’ Istituto Superiore di Sanità.
A seguito della querela presentata dal mio assistito nei confronti del sig.Pignoloni, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma il 6 luglio 2000 ha inviato a giudizio lo stesso sig. Pignoloni per il reato di diffamazione nei confronti del Prof. Grandolfo.
Basterebbe questo per prendere coscienza sull’inopportunità di una trasmissione realizzata mentre è in corso un processo e proprio da quell’associazione di consumatori che vede imputato un suo autorevolissimo membro per aver ingiustamente diffamato uno scienziato onesto e scrupoloso.
Ma vi sono altri dati che meritino di essere ricordati.
A seguito delle iniziative assunte dal Codacons il Direttore dell’Istituto Superiore di Sanità ha costituito nel 1998 una commissione d’indagine amministrativa, affidata a tre esimi professori esterni allo stesso Istituto, con il compito di ?accertare l’incidenza che potrebbero avere avuto sull’operato e sul corretto funzionamento del Laboratorio di Fisica, eventuali situazioni di incompatibilità del personale ivi addetto e di quanti eventualmente coinvolti?? nell’espletamento di attività extraistituzionali tanto da pregiudicare ?l’indipendenza e la correttezza di giudizio che gli stessi avrebbero dovuto tenere ai sensi della normativa vigente, in più di un’occasione, nell’espletamento dei compiti istituzionali loro attributi?.
All’esito della lunga ed approfondita indagine la commissione preposta ha così risposto:
A)FONDATEZZA SCIENTIFICA DEI PARERI ESPRESSI DAI DIRIGENTI DELL’I.S.S. NELL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI:
1)?2) gli esperti dell’I.S.S., coinvolti nelle vicende oggetto di indagine hanno tenuto un comportamento professionale del tutto ineccepibile indicando soglie di rischio ridotte con ampi fattori di sicurezza rispetto a quelle ugualmente tollerabili;
3) le risultanze indicate dai ricercatori del laboratorio di Fisica dell’I.S.S. sono suffragate dall’impiego di metodologie professionalmente adeguate agli scopi delle indagini, nonché da tutte le cautele che si impongono in materie particolarmente delicate per l’impatto che le tecnologie in questione (telefonia cellulare, linee di trasporto per l’energia elettrica ad alta tensione e bassa frequenza, varchi elettromagnetici) hanno sulla salute della popolazione);
Pertanto sul piano tecnico non risultano rilievi da fare all’operato dei ricercatori dell’I.S.S. ed il ricorso del CODACONS appare immotivato sotto questo aspetto.
B)ASSENZA DI CAUSE E DI CIRCOSTANZE IDONEE A CONFIGURARE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA’ E/O DI CONFLITTI DI INTERESSI.
In conformità del principio in forza del quale le istituzioni di cui trattasi devono, per produrre effetti, trovare sede di riscontro nel diritto positivo, si soggiunge:
1)le cariche di segretario, prima e di presidente, poi, dell’AIRP, gratuitamente svolte dal dr. P. VECCHIA, sono espressioni dei diritti della personalità costituzionalmente garantiti (libertà di associazione e rappresentatività degli associati) ed in quanto tali, e perché occasionalmente e saltuariamente esercitate, non sono assoggettate ad autorizzazione (circ. n° 3/1997 della P.C.M.);
2)il contributo elargito dalla Motorola a favore dell’AIRP, mentre era Segretario il dir. P. VECCHIA, nell’importo di Lit.20.000.000- attesi la destinazione ricevuta ed il tempo trascorso ? e la partecipazione a convegni peraltro consentita sia dalla normativa generale che da quella di settore ? ancorché sponsorizzati da imprese operanti nel campo delle comunicazioni ? non hanno potuto assumere una tale rilevanza da incidere sull’indipendenza, sulla giustezza e sulla correttezza dei giudizi formulati dal dr. P. Vecchia e dagli altri dirigenti di ricerca, coinvolti nelle vicende denunciate dal CODACONS, nell’espletamento dei compiti istituzionali loro affidati;
Sempre a seguito di un esposto presentato dal Codacons il 21/04/1997, il Prof. Grandolfo, unitamente ad altri tre colleghi dello stesso ISS, è stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per abuso d’ufficio.
All’udienza del 7 ottobre 1999 il Giudice per le Indagini Preliminari presso lo stesso Tribunale, dopo che il P.M., resosi conto della totale infondatezza dell’accusa, aveva concluso con una richiesta di non doversi procedere, ha emesso una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, di cui di seguito si riportano alcuni brani:
?Esclusa quindi ogni ipotesi di violazione di leggi e/o regolamenti, escluso ogni indebito vantaggio del dr. Vecchia, deve escludersi ogni responsabilità anche degli altri imputati che non hanno omesso alcuna segnalazione di un fatto che è risultato inesistente: la costituzione della sede dell’AIRP presso l’I.S.S..
Infine si deve rilevare che se la Guardia di Finanza avesse svolto indagini complete avrebbe dovuto tener conto anche della relazione della Commissione di indagine amministrativa che aveva ricostruito i fatti in modo completo ed aveva reso giustizia di un’altra affermazione equivoca contenuta nell’esposto del CODACONS su un finanziamento della Motorola all’AIRP . Premessa l’irrilevanza penale di contributi ad un’associazione scientifica privata, vale la pena di sottolineare che nel 1994 per volontà dell’AIRP di istituire una biblioteca specializzata presso il centro di cultura scientifica A. Volta di Villa Olmo, il Direttore rivolse istanza alla Motorola che versò la cifra di venti milioni per soddisfare i fini istituzionali dell’AIRP: ritiene che questa elargizione possa aver condizionato gli scopi dell’AIRP è come ritenere che convegni di qualsiasi genere siano oggetto di strumentalizzazione da parte dei loro finanziatori.
Per tutte le considerazioni che precedono, gli imputati devono essere prosciolti dai reati loro rispettivamente ascritti per insussistenza del fatto?.
Le conclusioni della commissione d’indagine, la sentenza di non luogo a procedere del GIP di Roma, nonché il rinvio a giudizio nei confronti del Pignoloni, dimostrano da una parte la limpidezza della condotta del Prof. Grandolfo e dei suoi colleghi dell’I.S.S. e di converso la pretestuosità e le falsità delle gravi affermazioni fatte dal CODACONS.
Tutti i dati oggettivi ed inoppugnabili fin qui ricordati dovrebbero indurre il CODACONS a prendere atto che non sussiste nessun ?caso ISS? legato ai pubblici funzionari ed ai controlli sull’industria. Semmai sussiste un caso CODACONS legato alla sua pervicace e insistente volontà diffamatoria che non si arresta neppure dinanzi ai pronunciamenti del Giudice ordinario, ai giudizi di una Commissione disciplinare ed allo svolgimento di processi penali.
Se la trasmissione venisse realizzata e mandata in onda si creerebbe la paradossale e gravissima situazione in cui il carnefice, mentre è in corso un processo penale contro di lui, imbandisce un processo televisivo ai danni della vittima. Tutto ciò è inammissibile ed inaccettabile.
L’iniziativa posta in essere dal CODACONS appare, quindi, del tutto inopportuna, sia perché il ?caso? non è mai esistito, e comunque sia è stato definitivamente risolto da una sentenza del Giudice penale a cui bisogna attenersi, sia perché è in corso un processo per diffamazione che vede imputato un autorevole membro del CODACONS e parte civile il Prof. Grandolfo.
Se la condotta posta in essere dal CODACONS verrà compiutamente realizzata si avrà un ulteriore prova della sua volontà diffamatoria e provocherà, come già sta provocando, ulteriori disagi e danni morali al mio assistito.
Tutto ciò premesso, il mio assistito non ritiene di dover rilasciare alcuna intervista sull’argomento e si riserva eventuali, ulteriori azioni legali.
Roma, 6 novembre 2000
AVV. ALESSANDRO BENEDETTI