Molti italiani hanno scelto il treno per partire in questi giorni per le vacanze. Tra calca e ritardi, le sorprese non mancano mai. Ci si può difendere rivendicando alcuni diritti che magari conosciamo ma che spesso trascuriamo. Sembra assurdo ma anche quando sono previsti automatici rimborsi, per cui basterebbe presentarsi agli sportelli per avere ragione del torto subito, il viaggiatore trascura questa possibilità e “regala“ a Trenitalia i bonus previsti. Forse se tutti esercitassero questi diritti anche i ritardi sarebbero di meno ed il servizio diventerebbe più efficiente. Alcuni, però, specie se passeggeri occasionali, non conoscono queste possibilità. Vale la pena, quindi, ricordare i principali diritti del consumatore:
Ritardi. Nel caso un treno Eurostar arrivi nella stazione per la quale è stato rilasciato il biglietto, con un ritardo ufficialmente registrato superiore a 25 minuti, il viaggiatore ha diritto ad un bonus di importo pari al 50% del biglietto. Il bonus è utilizzabile entro sei mesi dalla data di emissione per l’acquisto di un altro titolo di viaggio, senza diritto al resto. Nel caso di Intercity diurni o Eurocity (per la parte relativa al percorso nazionale) il ritardo deve essere di 30 minuti (60 minuti per Intercity notte ed Espresso) ed il bonus è pari al 30% per prezzo del biglietto, comprensivo della prenotazione. Potete richiedere il bonus presentandovi direttamente alla biglietteria della stazione d’arrivo, consegnando il biglietto di viaggio. Il rimborso, ove possibile, viene subito dato. Se invece non potete fermarvi, avete 30 giorni di tempo (fa fede il timbro postale) per spedire il biglietto originale con i vostri estremi (nome e indirizzo), possibilmente nell’apposita busta disponibile presso le biglietterie e gli uffici informazione delle stazioni. Annotatevi gli estremi del viaggio e nel caso di spedizione premuratevi di fare una copia del biglietto: vi sarà utile in caso di contestazioni o di smarrimento della pratica. Il bonus dovrebbe essere inviato a domicilio entro 15 giorni (30 per IC ed Eurocity) dalla presentazione della richiesta. Il diritto al rimborso viene meno se il ritardo dipende da causa di forza maggiore, lavori programmati in linea, purché resi noti alla clientela, scioperi (fino a 3 ore successive alla fine dello sciopero proclamato), fatto determinato da terzi avente riflessi sulla circolazione, occupazione dei binari da parte di estranei alla ferrovia, incendi, calamità naturali (allagamenti, smottamenti, ecc.) o in conseguenza di un ordine dell’Autorità Pubblica.
Aria condizionata. Con il caldo di questi giorni vale la pena ricordare che anche nel caso l’impianto di climatizzazione sia totalmente non funzionante e non risulti possibile assegnare il posto in un’altra vettura di classe pari o superiore, si ha diritto al bonus (50% del biglietto per treno Eurostar e 30% per IC). Attenzione però: il rimborso viene rilasciato a condizione che sul biglietto sia riportata l’annotazione da parte del personale del treno circa il mancato funzionamento della climatizzazione nella vettura. Le regole per riceverlo sono le solite. Una brutta notizia per i più sfortunati: nel caso di mancato funzionamento dell’aria condizionata e contemporaneo arrivo in ritardo, viene rilasciato un solo bonus.
Rimborso totale. Il viaggiatore può domandare il rimborso totale del prezzo pagato quando il treno è soppresso, la partenza è ritardata di almeno un`ora, non ci sono posti disponibili nella classe per la quale il biglietto è valido o se decide di rinunciare al viaggio. Nei primi tre casi la richiesta deve essere fatta prima della scadenza del biglietto presso la stazione in cui si è verificato l’impedimento al viaggio ed il rimborso è totale. In caso di rinuncia del viaggiatore, alla somma da corrispondere viene dedotto il 20%, a meno che, al posto del denaro, si accetti un bonus, valido sei mesi, per l’acquisto di un altro biglietto. La richiesta può essere fatta presso qualsiasi biglietteria abilitata, o all’agenzia che ha emesso il biglietto, entro il periodo di utilizzazione o entro i limiti di validità (due mesi dalla data di emissione) e comunque prima della convalida del biglietto stesso. E’ consentito tuttavia il rimborso del biglietto convalidato a condizione che la domanda venga presentata alla biglietteria della stazione di partenza entro 30 minuti dal momento della convalida. Per i treni Eurostar, nell’ipotesi di rinuncia, è possibile chiedere il rimborso fino a 24 ore dopo la partenza, con una trattenuta però del 50% sull’importo del biglietto. In alternativa si può chiedere un cambio data, pagando un sovrapprezzo di tre euro. In ogni caso non si dà luogo al rimborso se la somma da corrispondere è di importo pari o inferiore a 8 euro a viaggiatore. Niente da fare anche per i biglietti smarriti, distrutti o rubati.