Il giudice Francesco Gianfrotta ha deciso, e la sua ordinanza è stata depositata ieri mattina, dopo sei giorni di riflessione su chi potrà ancora partecipare al processo contro i dirigenti della Thyssenkrupp come parte lesa, e chi invece dovrà abbandonare l’aula, perché non ne ha alcun titolo. Il gup ha accolto le richieste di costituzione di parte civile avanzate dagli enti territoriali, Comune, Provincia, e Regione, e dai sindacati – Fiom, Fim, Uilm e Cobas – e quella dell’associazione Medicina Democratica. Discorso più complesso per i lavoratori dell’acciaieria: su cento operai, infatti, solamente 46 richieste sono state accettate, mentre 54 rifiutate. Quelle non accolte riguardano i lavoratori che avevano già firmato il verbale di conciliazione con l’azienda. Il gup ha rigettato anche la richiesta avanzata dal Codacons, perché nel proprio statuto non era esplicitamente specificato il problema della tutela e della sicurezza sul lavoro. Le costituzioni di parte civile riguardano solamente i sei imputati, e non l’azienda Thyssenkrupp, comunque chiamata dalla procura a rispondere della morte dei sette operai. Sui lavoratori, il giudice ha accolto le argomentazioni dei difensori della ThyssenKrupp: l’avvocato Ezio Audisio aveva sostenuto che non potevano essere accolte le richieste degli operai che avevano firmato un accordo con l’acciaieria. In cambio di 35 mila euro avevano rinunciato al posto di lavoro e a possibilità di rivendicazione. Per otto operai il verbale era stato firmato alla presenza dei sindacati prima dell’incendio, 17 il giorno dopo la strage, e gli altri tra l’11 gennaio e il 15 settembre. Soddisfatti comunque i sindacati: "E’ una sentenza storica – ha commentato il segretario della Fim torinese, Claudio Chiarle – perché vengono ammessi per la prima volta anche i lavoratori. La sentenza riconosce al sindacato, anche in sede processuale, il diritto di tutela. E’ una decisione importante anche se nella sentenza rimane una macchia: il non accoglimento di costituzione di parte civile dei 54 lavoratori che hanno firmato il verbale di conciliazione. Se l’azienda non dovesse scegliere il rito abbreviato ripresenteremo certamente la richiesta di costituzione di parte civile". "Viene riconosciuto il principio di ammissione delle parti civili al processo" hanno sottolineato alla segreteria della Fiom. I difensori dei sette dirigenti, la scorsa udienza, avevano spiegato di non ritenere gli enti territoriali in possesso dei titoli per essere ammessi al processo: secondo l’avvocato Maurizio Anglesio non erano stati lesi i loro diritti soggettivi e non erano nemmeno stati contestati reati contro la pubblica amministrazione. Il giudice invece ha ritenuto diversamente, facendo riferimento al Testo Unico degli enti locali che li inquadra come enti esponenziali delle comunità insediate nei loro territori. La Regione ha specifiche norme costituzionali e leggi regionali per la tutela della salute, il Comune di Torino ha nel proprio statuto riferimenti alla salvaguardia e all’incolumità nei luoghi di lavoro. Per la Provincia invece è stato tenuto conto dell’esperienza amministrativa e anche di un protocollo di intesa sottoscritto dai tre enti e da altri soggetti proprio a favore della sicurezza nei luoghi di lavoro. "Il giudice ha accolto in pieno le argomentazioni che avevano dato già fondamento alla delibera regionale del dicembre 2007" hanno commentato la presidente Mercedes Bresso, e l’assessore regionale al legale, Sergio Deorsola, "la Regione Piemonte si ripromette di agire in giudizio di concerto con la Provincia e la Citta’ di Torino".