Codice del Consumo

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Forse non lo sai, ma ogni volta che acquisti un prodotto – che sia online o in un negozio fisico – acquisisci dei diritti che sono appunto legati al tuo ruolo di acquirente e soprattutto di consumatore. Questo grazie al Codice del Consumo, conosciuto anche come “Codice dei Consumatori”. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.


Codice del Consumo: a cosa serve

Si tratta di un insieme di regole che sono entrate in vigore con il Decreto Lesiglativo del 6 settembre 2005 n.206 per riordinare la normativa fino a quel momento vigente, a tutela del consumatore. In totale 170 articoli (erano 140 originariamente) frutto del lavoro di una commissione istituita apposta dal Ministero dello Sviluppo economico, con la delega contenuta nell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.

Il Codice del Consumo regola le diverse situazioni in cui i consumatori si possono imbattere e riguarda la pubblicità così come il marketing aggressivo, l’acquisto su Internet, il credito al consumo, le vacanze e tanto altro. Il Codice del Consumo è suddiviso in 6 parti:

  • la parte I riguarda idiritti fondamentali del consumatore;
  • la Parte II le norme sull’educazione, informazione, la pubblicità;
  • la parte III è dedicata ai contratti tra consumatore e venditore;
  • la parte IV invece riguarda la sicurezza e qualità dei prodotti;
  • nella parte IV si dà spazio alle associazioni dei consumi e alle class action;
  • l’ultima parte, come ogni codice che si rispetti, è dedicata alle disposizioni finali.

Quanto alla class action, se è vero che ormai si sente sempre più menzionare come soluzione per ovviare ai problemi dei consumatori, c’è da dire che è stata introdotta dal’articolo 140-bis. Con class action, in italiano “azione di classe”, si intende quella procedura davanti al Tribunale che porta a ottenere il risarcimento del danno di ognuno degli appartenenti al gruppo di consumatori che si sono riuniti insieme perché colpiti da una stessa situazione.

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V’é da dire che alla scarsa conoscenza circa i propri diritti si accompagna spesso l’atteggiamento reticente se non proprio fuorviante di taluni commercianti non in buona fede spesso non consente la sostituzione dei prodotti difettosi. La conoscenza dei propri diritti, dunque, è utile per un acquisto più libero e consapevole e aiuta anche a spendere meglio evitando inutile spreco di denaro.

Se hai bisogno della consulenza in merito, il Codacons può aiutarti!

Codice del consumo aggiornato

La versione più aggiornata del Codice di Consumo risale al 2014 quando appunto è stato aggiornato con il Decreto legislativo del 21 febbraio del 2014 n.21 (che ha recepito una direttiva europea) e in quest’anno in corso sono state introdotte delle disposizioni in materia di depenalizzazione. Cosa è cambiato? Sostanzialmente sono state introdotte maggiori informazioni precontrattuali che riguardano i contratti a distanza e i negoziati fuori dai locali commerciali.

È stato istituito un apposito organismo di ADR (che sta per Alternative Dispute Resolution) che prevede un organismo indipendente, fuori dai tribunali e senza avvocati, per risolvere le dispute. Ciò non vuol dire che il consumatore non potrà più agire in giudizio perché potrà continuare a farlo a prescindere da come sarà andata con questo organismo, ma quest’ultimo è stato creato apposta per garantire ai consumatori, che stanno al di là delle frontiere, di potere avanzare dei reclami a organismi indipendenti, imparziali e trasparenti, anche appunto fuori dai confini e senza rivolgersi in prima istanza ai tribunali.

Foro del Consumatore

In caso di controversie, il Codice del Consumo prevede che il consumatore possa rivolgersi al Foro del Consumatore (come stabilito dall’articolo 63 del Codice del Consumo) o possa optare per proporre l’azione in tribunale diverso come quello in cui ha sede la società convenuta o del luogo dove è stato firmato il contratto.

Come consumatore hai avuto esperienze di controversie? O ti è capitato di non ottenere la riparazione del bene così come previsto dal Codice del Consumo? Raccontaci la tua.

Ecco cosa tenere ben presente ogni qualvolta si effettua un acquisto:
La garanzia vale due anni
non uno. l’azione si prescrive in 26 mesi (ossia 2 anni di garanzia + i 2 mesi per denunciare la cosa)
Conservate lo scontrino
ma se lo perdete e potete provare ugualmente l’acquisto presso quel negozio, avete sempre possibilità di far valere il vostro diritto. Per le cose più costose meglio fare la fotocopia dello scontrino, per evitare che poi si scolori.
Avete due mesi di tempo (e non 8 giorni o 7) dalla data in cui avete scoperto il difetto di conformità (e non dalla data dello scontrino) per denunciarlo al venditore.
Il che vuol dire che se acquistate ora un regalo di Natale, i due mesi non scattano dal giorno dell’acquisto, ma dal 25 di dicembre, giorno in cui avete aperto il pacco. Prima andate in negozio, comunque, e meglio è, eviterete di dover litigare. Gli 8 giorni di cui all’art. 1495 del codice civile, che comunque sono sempre dalla data della scoperta del vizio e non dalla data dello scontrino, non valgano più per il consumatore (dal 2002) ma solo per il professionista, per il quale la garanzia è un anno solo e non 2.
Riparazione o sostituzione
Avete diritto alla riparazione o alla sostituzione. La scelta è del consumatore, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore rispetto all’altra soluzione. Quindi avete diritto alla sostituzione del telefonino difettoso anche se avete fatto più di 15 minuti di conversazione.
Riduzione o restituzione
Se riparazione e sostituzione non sono possibili (ad esempio perché avete sbagliato la taglia, ma la taglia giusta non c’è più, oppure il modello di telefonino è finito) o eccessivamente onerose (la riparazione è tecnicamente possibile ma troppo costosa, oppure è troppo costoso darvi un’auto nuova solo perché si è rotta la batteria) o non sono fatte entro un congruo termine, allora potete chiedere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ossia la restituzione dei soldi, sempre a vostra scelta.
Buono acquisto
Non siete obbligati ad accettare un buono acquisto. Il commerciante preferisce sempre offrirvi un buono piuttosto che restituirvi i soldi, a cui avete, invece, diritto.
Venditore e non produttore
Ricordate che per legge è il venditore a dovervi garantire il bene e non il produttore. La scusa, ad esempio dei venditori di telefonini, che l’azienda produttrice non accetta il cambio, non regge. Insomma è il negoziante che risponde del difetto e non il produttore. Il consumatore, quindi, può decidere di non inviare il telefonino al centro di assistenza e di pretendere la sostituzione dal venditore.
Difetto di conformità
Per avere diritto al cambio, non c’è bisogno che la merce sia difettosa. E’ sufficiente che non sia conforme al contratto vendita. Il concetto di difetto di conformità è molto più esteso rispetto a quello di merce difettosa. Un prodotto può essere perfettamente funzionante, ma ugualmente non conforme.

Ad esempio perché non è conforme alla descrizione fatta dal venditore (vi ha detto che era in puro cotone e non era vero) oppure perché non idonea all’uso particolare voluto dal consumatore e da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto (volevate un capo impermeabile ma non lo è). Ad esempio, se al momento dell’acquisto del regalo natalizio avete chiesto al venditore di poter cambiare la merce nel caso la taglia non fosse stata quella giusta o nel caso il festeggiato avesse già ricevuto quello stesso regalo, allora, sempre che il venditore abbia accettato, avete diritto al cambio! Solo se cambiate idea o il regalo semplicemente non è piaciuto, il negoziante non è tenuto a cambiare la merce, salvo che si fosse esplicitamente impegnato a farlo al momento dell’acquisto.

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