Un signore di Torino, R.R. si era rivolto al Codacons perché lasciata la sua auto nel parcheggio a pagamento gestito da GTT di piazza Albarello e non avendola più ritrovata al suo ritorno, aveva chiesto all’azienda, tramite i legali dell’associazione, di risarcirgli il danno anche per gli oggetti lasciati nell’auto.
Di fronte ad un secco no, che GTT ha motivato invocando la clausola n. 3 delle condizioni generali del contratto di parcheggio, secondo la quale Il Gestore non è responsabile degli eventuali danni da qualsiasi causa determinati, subiti dai veicoli in sosta o circolanti all’interno del parcheggio, ovvero del furto totale o parziale degli stessi…. è partita la causa.
Il Tribunale, D.ssa Gabriella Ratti, con sentenza 3024/08 ha deciso : “…il contratto di parcheggio ….comporta l’affidamento della cosa al depositario, con l’obbligo di quest’ultimo di custodirla e restituirla nello stato in cui gli è stata consegnata…… Di conseguenza il gestore è responsabile dei danni arrecati da ignoti alle vetture durante il parcheggio e del furto alle medesime, e la clausola del Regolamento richiamata da parte convenuta è priva di efficacia giuridica …..â€
Gli utenti sono avvisati: non pensate di aver messo al sicuro la Vostra auto neppure quando pagate profumatamente in uno dei parcheggi GTT muniti delle sbarre, quindi non lasciate oggetti personali, perchè potreste non ritrovare neppure la macchina…
Ma se dovesse accadere di ritrovarla danneggiata e/o addirittura la vostra autovettura è sparita chiedete i danni all`azienda con raccomandata con ricevuta di ritorno al Gestore (GTT si trova in corso Turati 19/6 a Torino) e copia inviata all’Associazione.
Il Codacons, intanto invita GTT, ad eliminare dalle condizioni di contratto la clausola vessatoria; in difetto, partirà l`azione collettiva dell`associazione ai sensi della L. 281/98 e del D.Lgs. 5/2006 (C.d. Codice del Consumo).