Il DPCM 16 aprile 1999 n. 215 fissa a 102 il limite dei decibel di picco (LASmax) della musica nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, e cioè anche nelle discoteche. La media (LAeq) deve essere di 95 decibel. “Limiti decisamente troppo alti che mirano più ad assecondare la presunta e non dimostrata esigenza dei giovani di avere una musica da sballo che non a tutelare la loro salute“ ha dichiarato il presidente del Codacons, avv. Marco Maria Donzelli. Secondo il Libro Verde dell’Ue, i decibel sparati in eccesso, oltre ai disturbi del sonno, possono avere anche effetti di tipo psicofisiologico che possono arrivare fino a sindromi psichiatriche. L’Oms ha suggerito limiti molto più severi di quelli italiani: 90 decibel per le discoteche e 100 per concerti dal vivo.
I limiti italiani, inoltre, non considerano che i traumi da rumore dipendono non solo dal livello di intensità del suono ma anche dalla sua durata. Un suono alto ma breve può essere meno pericolo di un suono più basso ma più prolungato. La durata dell’esposizione è un parametro importante da valutare e, quindi, determinante per le discoteche. E` opportuno ricordare che la fascia dannosa è sopra i 120 decibel ma la fascia critica è tra 90 e 110. Il rumore assordante, infine, è sotto accusa per le sindromi del dopo-discoteca. Molti incidenti stradali all`uscita dei locali sono dovuti anche all`eccessivo volume a cui si è stati sottoposti per tutta la nottata.
Per tutte queste ragioni, il Codacons ha chiesto al Ministro della Sanità di intervenire a tutela della salute dei cittadini e lo ha invitato ad abbassare urgentemente i valori limite delle sorgenti sonore per i luoghi di pubblico spettacolo e per i pubblici esercizi. In particolare lo invita a seguire le indicazioni dell`Oms: 90 decibel per le discoteche e tutti gli altri locali al chiuso e 100 per i concerti dal vivo ed i luoghi all`aperto..
Il Codacons ha chiesto inoltre che fine hanno fatto le campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica che i Ministeri della sanità e dell’ambiente dovevano predisporre e svolgere su questo problema, come previsto dall’art. 3 della L. n. 447/1995 e dall’art. 7 del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 ?