Se il vostro dirigente è molto scrupoloso e troppo esigente, se controlla minuziosamente i dipendenti, il loro operato e il rispetto degli orari di lavoro, fate attenzione: non è certo rivolgendovi al sindacato che potrete sbatterlo fuori! Infatti i diritti dei lavoratori sono inviolabili. Così ha deciso il Giudice Alberto Valle del Tribunale di Belluno, in una causa promossa da una dirigente di un ufficio della Pubblica Amministrazione contro la stessa P. A.. Questi i fatti: alla Dott.ssa M. G. venne affidata, nel 2000, la direzione di un ufficio della P.A. e, alla scadenza del termine contrattuale, l’incarico non è stato rinnovato, e la signora è stata trasferita in altra sede, con mansioni diverse. In parole povere ha subito un declassamento della propria attività. Tutto ciò dovuto all’intervento del sindacato che, a causa di alcune peculiarità della dirigente nel rapporto con i propri dipendenti, era stato spinto a intervenire contro la stessa dirigente. Questo perché M. G. era eccessivamente pignola, scrupolosa, attenta all’operato dei propri dipendenti e al rispetto degli orari di lavoro. Non aveva insomma suscitato la simpatia dei propri dipendenti che, con l’aiuto del sindacato, hanno montato la situazione spingendo la P. A. a degradare M. G..
La difesa della signora, costituita dall’Avv. Carlo Rienzi, Avv. Francesco Acerboni e Dott. Antonio Tamburrano, ha sostenuto l’illegittimità del comportamento della P. A., e ha visto accolte le proprie tesi. Il Tribunale di Belluno, infatti, ha così sentenziato:
?Emerge in realtà in modo piuttosto evidente, sia dalle allegazioni difensive che dalla documentazione versata in atti da entrambe le parti (segnatamente con riferimento al doc. n. 3 resistente), che la decisione dell’Amministrazione è stata dettata da ragioni, sussumibili sotto il concetto di incompatibilità aziendale, da rinvenirsi nella situazione di contrasto e diretta contrapposizione insorta all’interno dell’Ufficio [? ] tra il dirigente e larga parte del personale che ivi presta servizio. A prescindere dalla questione ? che presenta aspetti di evidente delicatezza ? se una siffatta situazione, in se considerata e per le conseguenze che potrebbe essere suscettibile di produrre sul regolare espletamento dell’attività amministrativa, sia idonea a sorreggere la scelta dell’Amministrazione di non rinnovare l’incarico alla ricorrente e di destinarla ad altra sede, va rilevato che a tanta maggiore ragione in un caso del genere, una siffatta determinazione ? per le evidenti incidenze che è destinata ad avere sulla vita lavorativa e sul profilo professionale della ricorrente ? avrebbe potuto (e dovuto) essere adottata soltanto all’esito di una attenta ed approfondita disamina dei fatti, e soprattutto garantendo al dipendente il diritto, stabilito dalle norme collettive e desumibile dai principi generali in materia, alla partecipazione al procedimento ed all’esplicazione piena ed effettiva del contraddittorio in tempi congrui e certi, nel rispetto del principio di trasparenza che deve connotare al riguardo l’agire del datore pubblica amministrazione. [?] Per tali ragioni, il comportamento tenuto nella fattispecie dell’Amministrazione resistente non può essere ritenuto conforme alle disposizioni di legge e di contratto regolanti la materia ed ai principi di trasparenza e buona fede che regolano il rapporto tra datore di lavoro pubblico e dirigente.[?] Fintantoché l’Amministrazione non confermerà a tali regole e principi il proprio operato; traducendosi i suoi comportamenti in atti non adeguatamente giustificati e potenzialmente lesivi della professionalità del dipendente (oltre ché delle sue esigenze personali ed umane, socialmente apprezzabili); considerato il diritto del dirigente a sentire compiutamente valutate le ragioni in ordine alle quali l’Amministrazione si determina a confermarlo o meno nel precedente incarico; ritenuta la fondatezza, nei limiti propri del presente procedimento cautelare, delle censure sollevate avverso il procedimento decisorio in forza del quale ne è stata proposta l’assegnazione [?], e la sussistenza del pericolo di pregiudizio, per le ragioni allegati nel ricorso, derivante dalla privazione della facoltà di svolgere presso l’Ufficio di Belluno la propria attività lavorativa;[?] in accoglimento del ricorso, ordina all’Amministrazione resistente di reintegrare la dott.ssa M. G. nella propria funzione?.