Tempi duri per l’Auditel. Dopo le polemiche delle scorse settimane che hanno buttato il sistema di rilevazione dei dati d’ascolto televisivi nell’occhio del ciclone, l’Auditel finisce dinanzi la Procura della Repubblica di Roma, grazie a una clamorosa scoperta fatta dall’Intesa dei consumatori (Adoc, Adusbef, Codacons e Federconsumatori).
L’Autorità Garante per le Comunicazioni, infatti, con Delibera n. 153/02/CSP, ha approvato il ?Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa?.
All’interno di questo regolamento si afferma che, per “sondaggio“, si intende: ?ogni rilevazione di opinioni, comportamenti, giudizi, atteggiamenti, previsioni, atti e fatti effettuata con metodo campionario, probabilistico o non probabilistico, che consente di generalizzare i risultati al collettivo di riferimento; il metodo di individuazione delle unità che fanno parte del campione e la estensione dei risultati al collettivo rispettano i criteri statistici definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e internazionale?.
E’ evidente che la norma in questione includa anche i dati di rilevazione dell’AUDITEL, i quali, rappresentano certamente una rilevazione di comportamenti con metodo campionario. Non solo. Secondo l’art..1 lett. g di questo regolamento si intende per “mezzo di comunicazione di massa“: ?ogni mezzo di comunicazione o diffusione, quali le comunicazioni audiovisive e multimediali realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, anche Internet, l`editoria, le agenzie di stampa, i giornali quotidiani ed i periodici, anche elettronici?.
Conseguentemente la stessa pubblicazione da parte dell’AUDITEL nel proprio sito internet www.auditel.it, di alcuni dati statistici delle proprie rilevazioni rappresenta una forma di diffusione dei dati con un “mezzo di comunicazione di massa“ e deve ritenersi soggetta al regolamento.
Dovendosi applicare il regolamento anche ai dati AUDITEL, appare evidente che in tutte le occasioni in cui sui mezzi di comunicazione di massa viene fatto riferimento allo ?share televisivo’ di un determinato programma questo dovrà essere corredato dalla nota informativa di cui all’art. 2 del medesimo regolamento a norma del quale la pubblicazione e diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa deve essere sempre corredata, ?a cura del responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una “nota informativa“.
Essa deve contenere le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il “soggetto realizzatore“ del sondaggio:
– il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
– il nome del committente e dell’acquirente;
– il tipo di rilevazione, l’universo o collettivo di riferimento, la tipologia degli “intervistati“ e il tipo di campione, specificando che si tratta di un “sondaggio“ rappresentativo;
– l’estensione territoriale del sondaggio (nazionale, regionale, provinciale, etc.);
– la consistenza numerica del campione di intervistati, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;
– la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;
– il testo integrale delle domande rivolte ai rispondenti oggetto della pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio;
– indirizzo o sito informatico dove è disponibile il “documento“ completo riguardante il sondaggio, documento che deve essere predisposto come specificato al successivo articolo 3?.
Non solo. Ai sensi dell’art. 3 del regolamento dell’Autorità il documento integrale relativo al sondaggio deve essere reso pubblico e disponibile nella sua integrità da parte del “soggetto realizzatore“ nell’apposito sito Internet dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (http://www.agcom.it), con la specifica indicazione delle metodologie adottate per la realizzazione, e della significatività e limiti dei risultati ottenuti, oltre ad ogni elemento utile al fine della verifica, da parte dell’Autorità, della corrispondenza effettiva di tali metodologie a quelle dichiarate dal soggetto realizzatore del sondaggio?.
Per tutti questi motivi l’Intesa dei consumatori ha presentato oggi un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le comunicazioni, ESPOSTO CHE POTREBBE FAR LETTERALMENTE SALTARE IL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUDITEL E METTERE LA PAROLA FINE ALLA SEGRETEZZA DEL CAMPIONE DI 5.000 FAMIGLIE SU CUI SI BASANO LE RILEVAZIONI.