Nuova durissima pronuncia dell’ABF, che ha bacchettato gli istituti di credito in merito alle segnalazioni alla centrale rischi finanziari.
Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4632 del 15 maggio 2023 ha fornito chiarimenti in merito all’interpretazione della normativa sul preavviso della segnalazione in SIC del nominativo di un debitore, persona fisica, non consumatore.
Il Collegio di coordinamento chiamato a dirimere la questione rileva che l’obbligo del preavviso di segnalazione nei SIC previsto dall’art. 4, co. 7 del codice deontologico 2004 (oggi art. 5 co. 6 del codice di condotta 2019) deve essere interpretato alla luce del diritto eurounitario di cui costituisce attuazione nell’ordinamento interno e deve trovare applicazione a favore di tutti gli “interessati”, cioè di tutte le persone fisiche i cui dati personali siano oggetto del trattamento facoltativo rappresentato dalla segnalazione, inclusi i non consumatori.
Pertanto, il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore, ma di imprenditore individuale o, comunque, di professionisti.
Per il Presidente del Codacons Marco Maria Donzelli: “Si tratta di un’altra importante pronuncia a garanzia dei consumatori, i quali molto spesso restano vittime dei soprusi delle Banche.
Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza contattate il Codacons all’indirizzo monzabrianza@codaconslombardia.it o al recapito 0229419096”.
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