Singolare sentenza di risarcimento danni ottenuta dal Codacons per conto di una signora napoletana, a cui Trenitalia aveva chiuso? le porte in faccia!
Questi i fatti:
In data 7/8/2002, la Sig.ra A. C., residente a Napoli, si apprestava presso la Stazione Termini di Roma, a salire sul treno IC n. 584 Roma/Terentola-Cortona delle ore 15:26.
Mentre stava salendo sul treno, senza alcun preavviso e senza che il personale addetto desse il dovuto preavviso con il fischio né controllasse se vi fossero ancora passeggeri in fase di salita, le porte si chiudevano, e la donna cadeva rovinosamente a terra.
La sig.ra A. C., infatti, al momento della chiusura delle porte, si trovava sulle scalette di accesso alle carrozze del treno le quali, con congegno automatico, si ritiravano contestualmente alla chiusura delle porte medesime, facendola quindi cadere all’indietro.
Il personale viaggiante di Trenitalia, resosi conto dell’accaduto, si scusava con la passeggera e la faceva accomodare sul treno.
Tuttavia durante il viaggio A. C. inizia a patire fitte lancinanti alla schiena, tali da costringerla a scendere ad Orvieto e recarsi presso il Presidio Ospedaliero, dove le veniva diagnosticato un trauma contusivo alla regione lombare destra.
La signora decide allora di rivolgersi al Codacons che, tramite il Vicepresidente Avv. Giuseppe Ursini, intenta causa di risarcimento danni contro Trenitalia dinanzi al Giudice di Pace di Napoli.
Il Codacons ha sostenuto in giudizio che l’art. 1678 del codice civile configura il contratto di trasporto come quel contratto con il quale il ?vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro?. Orbene, nel caso in questione detto risultato non veniva assolutamente raggiunto, in quanto l’utente arrivava a destinazione solo il giorno dopo, perché costretta a interrompere il viaggio tutt’altro che incolume. L’art. 1682 c.c. poi, ha sottolineato l’Avv. Ursini nell’atto di citazione, disciplina più specificamente il contratto di trasporto di persone, prevedendo che il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Il Giudice di Pace di Napoli, Dott.ssa Annunziata Manca, ha accolto in pieno le tesi del Codacons condannando Trenitalia al risarcimento di 570 euro più spese legali in favore della Sig.ra A.C.
Nell’ordinanza il Giudice ha dichiarato ?la esclusiva responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1681 c.c. ed extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. della Spa Trenitalia nella produzione dell’evento dannoso nei confronti dell’istante? e ha condannato l’azienda al pagamento in favore di A.C. della somma complessiva di 570 ? più 560? di spese legali.