COMUNICATO STAMPA
Cronaca Lombardia
Venerdi’ 19 maggio 2023
DIVORZIO: EX MARITO CHIEDE LA RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE DOPO AVER CONTRATTO NUOVO MATRIMONIO
PER LA CASSAZIONE E’ POSSIBILE UNA RIDUZIONE BILANCIANDO IL DOVERE DI MANTENIMENTO SIA DEI FIGLI NATI DAL PRIMO MATRIMONIO SIA I FIGLI NATI DALLA SECONDA MOGLIE
La Corte d’Appello dell’Aquila respingeva le doglianze di un signore volto ad ottenere la richiesta di revoca/riduzione dell’assegno divorzile, riconosciuto in favore della ex moglie nella misura di € 560,00 mensili. L’uomo disponeva di un reddito da pensione di € 1.800,00 mensili, nonché del reddito della seconda moglie e del canone ricavato dalla locazione di un immobile di proprietà.
Tuttavia, l’uomo decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando la necessità di contribuire al sostentamento dei figli nati dalla seconda moglie, con conseguente riduzione del reddito personale.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 11155/2023, gli diede ragione sul presupposto che “in sede di revisione ex art. 9 l. 898/1970 dell’assegno divorzile e di verifica delle circostanze sopravvenute che ne giustificano la revoca/ la riduzione, deve essere vagliata anche la costituzione della nuova famiglia, in considerazione alle eventuali esigenze di mantenimento del nuovo coniuge, rilevando anche che gli obblighi gravanti su entrambi i coniugi verso la famiglia (ai sensi dell’art. 143 c.c.) comprendono anche i figli nati dal precedente matrimonio di uno dei coniugi stessi; il tutto sempre nell’ottica del necessario bilanciamento con l’obbligo di versamento dell’assegno divorzile, i nuovi doveri di solidarietà coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo famigliare ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale verso l’ex coniuge”.
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