COMUNICATO STAMPA
Cronaca Famiglia
Martedì 9 Gennaio 2024
UNIONI CIVILI: CONVIVENZA INIZIATA PRIMA DELLA LEGGE CIRINNA’
SEZIONI UNITE: PER L’ASSEGNO DI DIVORZIO SI TIENE CONTO ANCHE DEI FATTI ANTECEDENTI ALL’INSTAURAZIONE DELLE UNIONI CIVILI
PER INFORMAZIONI E CONSIGLI CONTATTATE IL NOSTRO SPORTELLO SOS CODACONS DIVORZI codacons.sosdivorzi@virgilio.it O AL NUMERO 02/29419096
Una donna conveniva in giudizio la compagna chiedendo lo scioglimento dell’unione civile con la stessa. Si costituiva in giudizio la compagna, la quale non si opponeva allo scioglimento dell’unione, ma chiedeva il riconoscimento dell’assegno di mantenimento, in considerazione dello squilibrio patrimoniale e reddituale esistente e dell’oggettivo peggioramento delle sue condizioni economiche.
La Corte d’Appello rigettava la domanda di riconoscimento dell’assegno sul presupposto che il pregiudizio economico dalla stessa subito per aver scelto di privilegiare il legame affettivo con la compagna, nonché di dare le dimissioni erano tutti fatti irrilevanti, dal momento che si erano verificati in epoca anteriore all’entrata in vigore della Legge Cirinnà.
La questione è stata portata all’attenzione della Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 35969 del 27 dicembre 2023, hanno rilevato che negare rilevanza alla convivenza di fatto tra persone del medesimo sesso, sfociata nella costituzione di un’unione civile, per il solo fatto che la relazione ha avuto inizio in epoca anteriore alla predetta legge, si traduce in una violazione dell’art. 8 CEDU, oltre che in una ingiustificata discriminazione nei confronti delle coppie omosessuali.
Pertanto, in sede di valutazione dei presupposti necessari al riconoscimento dell’assegno divorzile, si dovrà tenere conto anche del periodo di convivenza di fatto antecedente all’unione.
Per informazioni sul tema e per ricevere consigli e informazioni contattate il nostro sportello SOS Codacons divorzi all’indirizzo codacons.sosdivorzi@virgilio.it o al recapito 02.29419096.