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Codacons Monza su stop alle fideiussioni

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Pubblicato da EditorCodacons SU 18 Settembre 2023
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COMUNICATO STAMPA

Banche e Finanza

Lunedì 18 Settembre 2023
 

STOP ALLE FIDEIUSSIONI, VIA AI RIMBORSI

CASSAZIONE: SOLO L’ISTANZA GIUSIZIALE IMPEDISCE LA DECADENZA DEL CREDITORE 


TUTTI COLORO I QUALI HANNO SOTTOSCRITTO UNA FIDEIUSSIONE POSSONO CONTATTARCI ALL’INDIRIZZO MONZABRIANZA@CODACONSLOMBARDIA.IT E AL NUMERO 0229419096

 

La recente ordinanza della Corte di Cassazione ha stabilito che l’articolo 1957 del Codice Civile, che richiede al creditore di presentare la sua richiesta contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita dal fideiussore, altrimenti perderà il suo diritto nei confronti del fideiussore, ha l’obiettivo di impedire che il fideiussore si trovi a sostenere costi aggiuntivi a causa del ritardo del creditore nell’agire all’atto del primo inadempimento. Questo ritardo potrebbe portare all’aumento dell’importo del debito e alla sospensione indefinita della responsabilità del fideiussore. In alcuni casi, il creditore potrebbe anche contare sulla solidarietà del garante (Cass., n. 15902/2014).

Di conseguenza, qualsiasi accordo tra il creditore e il debitore principale che possa ritardare il pagamento da parte di quest’ultimo non ha alcuna influenza sul termine di decadenza stabilito dall’articolo 1957 del Codice Civile a favore del fideiussore (Cass., n. 12901/1993).

Dunque, è importante notare che l’istanza prevista dall’articolo 1957 del Codice Civile deve essere presentata attraverso un procedimento giudiziario. Questo significa che deve essere presentata come un ricorso a un tribunale o a un altro organo giudiziario con lo scopo di stabilire, in conformità alle leggi e alle procedure legali, la validità e la soddisfazione delle richieste del creditore. Questo è vero indipendentemente dall’esito del procedimento e dalla sua effettiva capacità di raggiungere il risultato desiderato (Cass., n. 2898/1976; Cass., n. 1724/2016; Cass., n. 7502/2004; Cass., n. 6823/2001).


Pertanto chiunque abbia garantito in qualità di fideiussore un debito altrui, nella realtà soprattutto nei confronti di una banca, sarà liberato qualora la banca stessa non abbia agitato contro il debitore principale nel termine di 6 mesi. Un principio di fondamentale importanza che libera numerosissimi consumatori dal gioco degli istituti di credito.  

Per il Presidente del Codacons Marco Maria Donzelli: “I principi espressi in questa importante sentenza, vanno sicuramente nella direzione che abbiamo sempre auspicato. Ora la loro applicazione nei giudizi pendenti determinerà verosimilmente la liberazione di migliaia di consumatori del giogo delle banche che sono responsabili di aver creato in materia di fideiussioni una vera e propria intesa restrittiva della concorrenza. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo monzabrianza@codaconslombardia.it o al recapito 0229419096 ”. 

Ufficio Stampa: 3466940183

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