Importantissimo approdo giurisprudenziale a favore dei consumatori. La Cass. Civ, Sez. III, 25 settembre 2023, n. 27262 ha condannato la Banca a risarcire al cliente il danno patito in conseguenza al legittimo affidamento che l’intermediario aveva ingenerato durante le trattative circa la sussistenza delle condizioni favorevoli per ottenere un mutuo.
Nel dirimere la questione, la Cassazione ricorda che «se è pur vero che «in generale, (…) la banca ha piena autonomia decisionale nella valutazione del merito creditizio del proprio cliente e nella conseguente determinazione circa l’erogazione o il diniego del mutuo», tuttavia «nelle trattative anteriori all’eventuale stipula del contratto di mutuo deve, comunque, comportarsi sempre, così come il cliente, secondo buona fede e correttezza e, in caso di rifiuto della richiesta di mutuo, è tenuta a darne senza indugio motivata comunicazione al cliente”, astenendosi, quindi, da comportamenti maliziosi o reticenti, fornendo alla controparte ogni dato rilevante conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza ai fini della stipulazione del contratto.
“Importante passo in avanti della giurisprudenza che finalmente sanziona adeguatamente le condotte scorrette della Banche – afferma il Presidente Marco Maria Donzelli – finalmente si apre una nuova era di risarcimenti per i consumatori vittime dello strapotere delle banche.
Invitiamo tutti i consumatori che si siano visti negare la concessione del mutuo dopo aver ricevuto pareri positivi a sottoporci il loro caso, così da indirizzarli e assisterli per ottenere il risarcimento del danno patito.
Per informazioni, segnalazioni e per ottenere assistenza legale si invita a contattare il Codacons all’indirizzo monzabrianza@codaconslombardia.it o al recapito 0229419096”.
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