
ZTL istituita dal sindaco? La multa è illegittima: può intervenire il giudice ordinario
Con l’ordinanza n. 27175/2025, depositata il 10 ottobre, la Corte di Cassazione – Sezione Seconda Civile – ha chiarito un punto importante per tutti i cittadini multati per essere entrati in una Zona a Traffico Limitato (ZTL).
Secondo la Suprema Corte, il giudice ordinario ha il potere di annullare le multe se alla base c’è un atto amministrativo irregolare, anche se emesso da un’autorità pubblica come un sindaco.
Il caso: ZTL istituita con un atto sbagliato
Nel caso esaminato, un cittadino aveva ricevuto una sanzione per essere entrato senza autorizzazione in una ZTL. Tuttavia, quella zona era stata istituita non da un organo tecnico, come previsto dalla legge, ma con una semplice ordinanza del sindaco. Secondo i giudici, questo rende il verbale illegittimo.
La Cassazione ha quindi affermato che, in situazioni come questa, è giusto che sia il giudice ordinario a valutare la legittimità dell’atto amministrativo, disapplicandolo se necessario.
Un principio importante: legalità prima di tutto
Con questa decisione, la Cassazione ribadisce un principio fondamentale: nessuno può essere obbligato a pagare una multa se non nei casi espressamente previsti dalla legge. E se il provvedimento su cui si basa la sanzione è viziato, il giudice può intervenire direttamente.
Si rafforza così la tutela dei cittadini contro atti amministrativi irregolari, garantendo un controllo concreto da parte della magistratura ordinaria su decisioni che incidono direttamente sui diritti individuali.
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