Quota 100, stop alla pensione solo per i mesi lavorati: lo chiarisce la Corte d’Appello di Brescia

(Corte d’Appello di Brescia – Sezione Lavoro Sentenza n. 81 del 15/04/2025)

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"In materia di pensione Quota 100, il divieto di cumulo previsto dall'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, convertito nella L. n. 26 del 2019, determina la sospensione dei soli ratei di pensione erogati durante i mesi in cui il pensionato percepisce redditi da lavoro dipendente, e non la perdita dell'intero trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il reddito da lavoro è percepito".

Con la sentenza n. 81/2025, la Corte d’Appello di Brescia – Sezione Lavoro ha fatto chiarezza su un punto controverso legato alla cosiddetta “Quota 100”. I giudici hanno confermato la decisione del Tribunale di Bergamo (sentenza n. 1146/2024), stabilendo che il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente, previsto dall’art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, non comporta la perdita dell’intera annualità della pensione, ma solo la sospensione dei ratei nei mesi in cui si percepiscono redditi da lavoro.

In pratica, chi va in pensione con Quota 100 e inizia un’attività lavorativa da dipendente, perde il diritto alla pensione solo per i mesi in cui lavora. Nei periodi successivi, in assenza di attività lavorativa, la pensione torna a essere regolarmente erogata.

La Corte ha sottolineato come questa interpretazione sia la più aderente alla ratio della norma, nata per agevolare l’uscita anticipata dal lavoro e non per infliggere sanzioni eccessive o punitive ai pensionati.

Una decisione destinata a fare giurisprudenza e a offrire maggiore certezza ai lavoratori che hanno scelto di aderire al regime di Quota 100.

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