
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 11885/2025, ha riconosciuto al padre il diritto a ottenere la restituzione delle somme pagate per il mantenimento del figlio maggiorenne, il quale era già economicamente autosufficiente durante il giudizio di divorzio. Nel corso del procedimento è infatti emerso che il giovane avesse ormai raggiunto una piena autonomia lavorativa, venendo meno i presupposti per il contributo posto a carico del genitore.
Accertata l’assenza dei requisiti per l’assegno fin dai provvedimenti provvisori, il Tribunale ha accolto la richiesta del padre, stabilendo che le somme versate dopo la domanda di revoca debbano essere restituite. La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza della Cassazione — richiamata anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32914/2022 — secondo cui, quando la verifica delle condizioni economiche ha valore retroattivo, gli importi corrisposti senza titolo sono ripetibili.
La restituzione, tuttavia, riguarda solo il periodo successivo alla richiesta di revisione, una scelta motivata dall’esigenza di bilanciare la certezza dei provvedimenti provvisori con i principi di solidarietà familiare. A dover rimborsare sarà la madre convivente, che aveva percepito il contributo non dovuto, consolidando un orientamento sempre più netto: se il figlio è autosufficiente, il mantenimento si revoca e quanto pagato in eccesso può essere recuperato.
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