Potenza – I bilanci condominiali possono essere annullati per mancanza di trasparenza

(Tribunale di Potenza, sentenza n. 2102/2025 del 27 ottobre 2025)

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A norma dell'art. 1130-bis c.c., il rendiconto condominiale deve includere il registro di contabilità con le voci di entrata e uscita, il riepilogo finanziario che individua la situazione patrimoniale del condominio e la nota sintetica esplicativa della gestione. La mancanza di uno di questi documenti comporta l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto.

La sentenza

Il Tribunale di Potenza, con la sentenza n. 2102/2025 del 27 ottobre 2025, ha annullato la delibera con cui l’assemblea condominiale aveva approvato i bilanci di due anni.

Secondo il giudice, quei bilanci erano incompleti: mancavano infatti documenti fondamentali per capire come erano stati gestiti i soldi del condominio. In particolare, non erano stati forniti:
• la nota esplicativa della gestione (cioè il documento che spiega come sono state usate le somme),
• il criterio contabile usato (per cassa o per competenza),
• lo stato patrimoniale,
• il registro di contabilità,
• il riepilogo finanziario.
Senza questi strumenti – richiesti espressamente dall’art. 1130-bis del Codice civile – i condomini non possono controllare davvero i conti.

Il caso

Il Tribunale ha rilevato che i bilanci erano talmente incompleti da non permettere ai condomini di capire entrate, uscite e situazione economica del condominio.
In altre parole, i documenti non consentivano di verificare come l’amministratore avesse gestito le spese.
Questa mancanza di trasparenza impediva ai condomini di votare in assemblea in modo informato.
Per questo, la delibera con cui i bilanci erano stati approvati è stata annullata.
La decisione segue quanto affermato più volte dalla Corte di Cassazione: non servono bilanci complessi come quelli delle società, ma devono comunque essere chiari, comprensibili e verificabili.

Il principio stabilito

Il Tribunale ricorda che la legge richiede che ogni rendiconto condominiale sia composto da tre documenti principali: registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa, che deve anche indicare rapporti e questioni ancora aperte.
Inoltre, il bilancio deve mostrare tutte le entrate, tutte le uscite, la situazione patrimoniale e i fondi disponibili, in modo che chi vive nel condominio possa controllare immediatamente se tutto è in ordine.
La sentenza chiarisce alcuni punti fondamentali: non serve una contabilità “da azienda”, ma serve chiarezza: i condomini devono capire da dove arrivano i soldi e come vengono spesi.

La conclusione

Il Tribunale di Potenza ha annullato i bilanci perché troppo incompleti e privi della trasparenza minima richiesta dalla legge.
Secondo i giudici, senza la documentazione obbligatoria e senza dati chiari, l’assemblea non può approvare validamente un rendiconto, perché ai condomini viene negata la possibilità di partecipare in modo consapevole alla gestione del condominio.

Accertata l’assenza dei requisiti per l’assegno fin dai provvedimenti provvisori, il Tribunale ha accolto la richiesta del padre, stabilendo che le somme versate dopo la domanda di revoca debbano essere restituite. La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza della Cassazione — richiamata anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32914/2022 — secondo cui, quando la verifica delle condizioni economiche ha valore retroattivo, gli importi corrisposti senza titolo sono ripetibili.

La restituzione, tuttavia, riguarda solo il periodo successivo alla richiesta di revisione, una scelta motivata dall’esigenza di bilanciare la certezza dei provvedimenti provvisori con i principi di solidarietà familiare. A dover rimborsare sarà la madre convivente, che aveva percepito il contributo non dovuto, consolidando un orientamento sempre più netto: se il figlio è autosufficiente, il mantenimento si revoca e quanto pagato in eccesso può essere recuperato.

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