
Con la sentenza n. 26670/2025, depositata il 3 ottobre, la Corte di Cassazione – Sezione Terza Civile – ha chiarito i criteri per la valutazione della responsabilità nei casi di investimento di pedoni che attraversano la strada al di fuori delle strisce pedonali.
I giudici hanno ribadito che, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c., vige una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore. Tuttavia, tale presunzione può essere limitata qualora emerga una condotta colposa del pedone, ai sensi dell’art. 1227 c.c. e dell’art. 190, comma 2, Codice della strada, che impone a chi attraversa in assenza di passaggi pedonali di prestare la massima attenzione per evitare situazioni di pericolo.
La Corte ha sottolineato che spetta al giudice di merito accertare in concreto le rispettive responsabilità delle parti coinvolte, potendo ridurre l’entità del risarcimento spettante al pedone in proporzione al suo contributo causale nell’evento dannoso.
Nel caso di specie, è stata riconosciuta una corresponsabilità del 75% a carico del pedone, che aveva attraversato in un tratto privo di strisce, in condizioni di visibilità ottimali, senza dare la precedenza ai veicoli sopraggiungenti e senza adottare la dovuta prudenza.
Si tratta di un pronunciamento significativo, che conferma l’orientamento giurisprudenziale volto a valorizzare il principio di autoresponsabilità del pedone, in un’ottica di equilibrata ripartizione della colpa nei sinistri stradali.
Compila il form qui sotto inserendo i dati richiesti così da essere contattato in tempi rapidi da un nostro assistente.