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SENTENZA CONTRATTO UTENZA ACQUA

Comunicato Stampa

Cronaca Nazionale

venerdì, 10.06.2022

CONTRATTO FORNITURA ACQUA: PAGA SEMPRE L’INTESTATARIO DELL’UTENZA, NON IL PROPRIETARIO!

PER I GIUDICI LA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE NON COSTITUISCE VALIDA FONTE DELL’OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO.

CODACONS: “FATTA CHIAREZZA DA PARTE DEI GIUDICI. SCRIVETECI A INFO@CODACONSLOMBARDIA.IT PER ASSISTENZA”

Nell’ambito dei contratti di somministrazione di acqua potabile, la Corte d’Appello di Messina ha statuito che l’unico soggetto contrattualmente obbligato nei confronti dell’azienda erogatrice è l’intestatario dell’utenza, in quanto la proprietà dell’immobile non costituisce valida fonte dell’obbligazione di pagamento.

Ogni eventuale modifica dei soggetti del rapporto contrattuale deve essere indicata, a pena di nullità, con forma scritta e comunicata alla controparte, ed eventuali pagamenti posti in essere possono essere richiesti alla parte che aveva l’onere di pagare

“La pronuncia dei Giudici fa chiarezza su un tema spinoso. Sono molti, infatti, i consumatori che si trovano a pagare fornitura non dovute, non conoscendo la disciplina – commenta il presidente del Codacons Marco Maria Donzelli. – è possibile ottenere la restituzione di quanto versato. A tal proposito, scriveteci a info@codaconslombardia.it per ricevere assistenza e consulenza legale”

Ufficio Stampa: 393/9803854
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