COMUNICATO STAMPA
Cronaca di Crema
Mercoledì 12 marzo 2025
CREMA: MULTIPROPRIETA’: CROCE E DELIZIA DEL CONSUMATORE.
LA SOLUZIONE PER EVITARE DI PAGARE A VITA ESISTE ED E’ QUELLA DI AGIRE IN GIUDIZIO PER LA NULLITA’ DEL CONTRATTO!
CODACONS: CONTATTATECI E AGITE GIUDIZIALMENTE CON L’AIUTO DEL NOSTRO SPORTELLO! CON LA PRONUNCIA DI NULLITA’ DEL CONTRATTO NON PAGHERETE PIU’ NULLA!
Crema: La multiproprietà, secondo l’art. 69 del codice del consumo, così come sostituito dal d.lgs. 79/2011, è un contratto con cui il consumatore acquisisce il diritto di godimento di un’unità immobiliare in uno o più periodi nel corso dell’anno.
E sin qui tutto bene se non fosse che, come spesso accade, i consumatori acquistano l’unità immobiliare attratti dalle pubblicità ingannevoli che spiccano nella brochure informativa. Appartamenti fatiscenti e villaggi molto lontani dal mare sono solo alcune delle “sorprese” che si trovano i consumatori rispetto a ciò che descritto la brochure pubblicitaria descriveva.
Purtroppo, nella grande maggioranza dei casi, è tutto un bluff, le immobiliari spariscono e il sogno della multiproprietà si rivela un incubo.
Da qui la declatoria di nullità perché contratto di multiproprietà: il Codice del consumo fa riferimento alla mancanza di forma scritta ma la la giurisprudenza di merito -con una pluralità di pronunce- ha stabilito che il contratto di multiproprietà può essere dichiarato nullo anche quando alcune delle informazioni precontrattuali mancano o sono tali da creare confusione nell’acquirente.
Infatti, i Giudici, che sono stati aditi ad occuparsi della questione, hanno richiamato i principi generali del diritto dei contratti e nello specifico la disciplina di cui agli articoli 1346 e 1418 del Codice civile.
il contratto di multiproprietà potrebbe essere dichiarato nullo se esso difetta dell’esatta individuazione delle strutture oggetto del diritto di godimento; se in esso non è indicata la località ove sono ubicate le strutture oggetto del contratto; se non vengono indicate le modalità attraverso le quali il consumatore può scegliere il periodo dell’anno durante il quale utilizzare l’alloggio acquistato (sent. Trib. Ravenna n. 498/2019).
Il contratto di multiproprietà potrebbe essere dichiarato nullo, inoltre, nell’ipotesi in cui non siano definiti i servizi turistici offerti e i relativi oneri economici (sent. Trib. Monza n. 916/2018).
A tutto ciò deve aggiungersi il caso in cui l’indeterminatezza concerni il prezzo che il consumatore deve corrispondere al professionista: la definizione poco chiara e precisa delle spese che l’acquirente deve sostenere in forza della conclusione del contratto di multiproprietà ne inficiano la sua validità (sent. Trib. Pavia n. 494/2021).
Codacons: “Chi non ha mai sognato un appartamento sul mare per le vacanze, acquisendone il godimento per uno o più periodi dell’anno? Purtroppo, a volte, il consumatore si trova di fronte alla carenza della informativa precontrattuale (nulla si dice sui costi delle utenze o su costi supplementari, ad esempio), a pubblicità ingannevoli, a incertezza sul luogo dell’appartamento: l’incubo di un appartamento fatiscente, senza le caratteristiche decantate o con costi esorbitanti non preventivati è dietro l’angolo.
Le immobiliari spariscono e il consumatore continua a pagare.
Questo incubo, però, non dura e non può durare per sempre!
Fermo restando che uno dei principi cardine nella difesa dei diritti dei consumatori in materia di multiproprietà è che l’informativa commerciale deve essere effettiva e corretta, se è vero che le società venditrici spariscono, per il consumatore ingannato e avvilito la soluzione esiste ed è quella di citarle in giudizio!
Difatti, anche se l’immobiliare non si presenterà in udienza e il Giudice ne dichiarerà la contumacia, la domanda sarà quella di far dichiarare la nullità del contratto, sì che l’acquirente consumatore sia legittimato a non pagare più e si possa liberare del vincolo giuridico.
Le cause per far valere la nullità del contratto di multiproprietà sono molteplici e i consumatori devono essere informati!
Il Codacons -sempre al Vostro fianco anche con il nostro Sportello S.O.S. Turismo- Vi invita a non demordere ma a segnalare, denunciare, incardinare azioni per inadempimento contrattuale e nullità del contratto all’indirizzo codacons.crema@gmail.com o al recapito telefonico 347.9619322”.