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METRO MILANO: FIOCCANO LE ADESIONI DEI CONSUMATORI PER LA CLASS ACTION DEL CODACONS

COMUNICATO STAMPA DEL 3-10-12

 

METRO MILANO: FIOCCANO LE ADESIONI DEI CONSUMATORI PER LA CLASS ACTION DEL CODACONS

 

5.000 EURO I DANNI DI CHI HA AVUTO MALORI ED E’ RIMASTO IMPRIGIONATO NELLE CARROZZE

 

LO SCIOPERO DI IERI ANDAVA SOSPESO FIN DALLA MATTINATA

 

Fioccano le adesioni dei consumatori per la class action annunciata dal Codacons sulla giornata di caos verificatasi ieri a Milano.

L’associazione procederà con una richiesta di risarcimento per tutti i viaggiatori rimasti bloccati nelle carrozze della metropolitana, senza alcuna informazione, costretti a scendere loro malgrado.

Il danno stimato, per chi i casi più eclatanti, ossia chi ha avuto malori ed è rimasto imprigionato anche per 1 ora nelle carrozze delle metropolitana, per poi essere costretto a scendere lungo i binari, è di 5.000 euro, considerando sia i danni fisici che quelli esistenziali.

L’ufficio legale del Codacons, però, sta valutando anche tutte le altre segnalazioni dei disagi subiti anche da chi non è rimasto direttamente incastrato dai blocchi della linea 1 della metropolitana (sia quello della mattina che quello del pomeriggio). I disguidi verificatisi durante le fasce di garanzia, anche sui mezzi di superficie, sembrano essere decisamente troppi perché possano essere considerati inevitabilmente collegati all’imminenza dello sciopero. Per questo l’associazione si riserva di estendere la class action anche agli altri milanesi ed invita i consumatori, oltre a conservare l’eventuale biglietto ordinario obliterato, a segnalare i disagi subiti al Codacons di Milano (codacons.milano@libero.it; 02/29408196).

Per l’associazione di consumatori, infine, è evidente che dopo tutto quello che era successo lo sciopero andava immediatamente sospeso, a cominciare dalla mattinata quando erano stati forzati i cancelli, evento chiaramente eccezionale sotto il profilo dell’ordine pubblico. A stabilirlo non è solo il buon senso, ma la legge stessa. La regolamentazione provvisoria del trasporto pubblico locale  di cui all’art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 adottata con Delibera del 31.1.2002, n. 02/13, pubblicata in G.U. del 23.3.2002, n. 70, prevede all’art. 6 che “in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o dì calamità naturali gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi”.

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