COMUNICATO STAMPA
Cronaca di Cremona
giovedì 8 maggio 2025
CREMONA: “IL NOSTRO VIAGGIO DA INCUBO CON LA COMPAGNIA AEREA LOWCOST!” LA DENUNCIA DI DUE CONSUMATORI
CODACONS: COMPENSAZIONI E RISARCIMENTI. IL CODACONS VI DICE I VOSTRI DIRITTI!
Cremona: Doveva essere una vacanza rilassante in una nota località turistica dell’Egitto per il Ponte tra il 25 aprile e il 1° maggio. Il volo di andata – con una nota compagnia low cost – è stato però un incubo per due ragazzi che hanno denunciato al Codacons Cremona la loro disavventura.
A due terzi del viaggio veniva comunicato ai passeggeri che per un problema all’impianto di condizionamento dell’aria l’aereo sarebbe dovuto tornare indietro, all’aeroporto di Milano Malpensa.
Qui i due malcapitati arrivavano in tarda serata e non trovavano nessuno della compagnia ad assisterli. Solo dopo aver insistentemente richiesto assistenza venivano indirizzati ad un hotel distante vari chilometri cui dovevano andare pagando un taxi. Arrivati in hotel venivano mandati in una stanza sporca e polverosa senza avere la possibilità di mangiare o bere.
Il giorno seguente venivano messi su un volo per l’Egitto dove arrivavano nel tardo pomeriggio stanchi, affamati e dopo aver perso un giorno di vacanza (già pagato).
Al ritorno a casa si rivolgevano allo Sportello SOS Vacanze di Codacons Cremona.
Codacons: “La Compagnia aerea si è “macchiata” di gravissimi inadempimenti che dovranno essere tutti indennizzati. In caso di cancellazione o ritardo di un volo, la compagnia aerea ha degli obblighi specifici verso i passeggeri. Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento CE 261/2004 la Compagnia deve fornire gratuitamente i viaggiatori: pasti e bevande in relazione ai tempi di attesa; due chiamate telefoniche/messaggi, fax o posta elettronica; sistemazione in albergo, qualora siano necessari uno o più pernottamenti (si pensi al caso di un volo con partenza prevista in tarda serata e poi cancellato); il trasporto tra l’aeroporto e l’albergo. Diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo. Il passeggero, oltre all’assistenza da parte della Compagnia aerea, ha anche la possibilità di scegliere tra due opzioni alternative, come previsto dall’art. 8 del Reg. 261/2004: il rimborso, entro i successivi 7 giorni, del prezzo pieno del biglietto al momento dell’acquisto, per la/le parte/i di viaggio non effettuata/e o già effettuate (se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero). In questo caso, anche il diritto ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile; l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, alle stesse condizioni del volo originario, non appena possibile o ad una data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti.
Il diritto alla compensazione pecuniaria. La necessità di prevedere un risarcimento standardizzato in favore dei viaggiatori costretti a subire gli effetti degli “imprevisti” finora descritti (attese in aeroporto, stress, stanchezza), ha spinto L’Unione Europea a prevedere una compensazione pecuniaria proporzionale alla distanza della tratta aerea. In particolare, l’art. 7 del Reg. 261/2004 prevede un importo pari a: a) 250 Euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 Km; b) 400 Euro per tutte le tratte aeree: – intracomunitarie (es: da Roma a Parigi) superiori a 1500 Km; – per tutte le altre comprese tra 1500 e 3500 Km; c) 600 Euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). In ogni caso viene fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo codacons.cremona@gmail.com o telefonateci al recapito 347.9619322”.