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ENTI PARCO: IL CODACONS IMPUGNA LE NOMINE AL TAR DEL LAZIO





Il Codacons ha appreso di recente dell’avvenuto rinnovo degli organi amministrativi e della possibile nuova nomina dei Presidenti di alcuni Enti Parco, tra cui l’ Ente Parco dell’Aspromonte, Ente Parco dei Monti Sibillini, Ente Parco delle Foreste Casentinesi, Ente Parco del Pollino (nomina di un commissario straordinario).

Tra le finalità dell’Ente Parco ? ricorda il Codacons – vi è il compito di perseguire la tutela ambientale, la valorizzazione ed estensione delle caratteristiche di naturalità, integrità territoriale; la salvaguardia delle aree suscettibili di alterazione ed i sistemi di specifico interesse naturalistico; la conservazioni conservare e valorizzare il patrimonio storico culturale artistico, ecc..

L’art.9 della legge n.394 del 1991, legge quadro sulle aree protette, prevede che ?l’Ente parco ha personalità di diritto pubblico, ed è sottoposto alla vigilanza del ministero dell’ambiente?. La stessa legge individua poi tra gli organi dell’Ente: il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti, la comunità del parco.
Orbene, da un estratto del resoconto della VII Commissione permanente Ambiente, territorio e lavori pubblici della CAMERA DEI DEPUTATI – XV LEGISLATURA emerge in particolare in merito alla proposizione del dott. Leo Auteliano quale presidente dell’Ente Parco Aspromonte. Si evince infatti: ?sulle attività in campo culturale, nel curriculum risultano cenni soprattutto in relazione alla buona preparazione universitaria e post-universitaria del candidato, mentre mancano notizie sui lavori pubblicati in campo ambientale?. ?La risorsa ambientale deve essere gestita con capacità e competenza. basate su una esperienza tecnica di rilievo e su adeguati supporti scientifici?.

I provvedimenti di nomina dei Presidenti, la valutazione dei requisiti curriculari, nonché le capacità di settore risultano essere determinanti ai fini della gestione del patrimonio ambientale ? afferma il Codacons nel ricorso al Tar del Lazio – Come è possibile che tutto questo si realizzi se si hanno dei dubbi circa la preparazione dei candidati già al momento della loro proposizione?

La violazione delle previsioni normative inevitabilmente contrasta con i principi costituzionalmente sanciti dall’art.97 Cost., finalizzati al soddisfacimento di criteri di economicità, efficienza, efficacia, miglior contemperamento degli interessi, minor danno per i destinatari dell’azione.

Nei criteri di nomina si doveva tener conto, nell’ambito della propria attività istituzionale ? sostiene ancora l’associazione – di ogni elemento impeditivo alla migliore esplicazione degli scopi concernenti l’esplicazione della propria attività.

Il soggetto investito delle funzioni di Presidente di un ente pubblico, deve essere in possesso di requisiti tecnico-professionali adeguati alla preposizione all`apparato burocratico dell`ente, requisiti normativamente prescritti e predefiniti, e che limitano il potere discrezionale dell`organo al quale spetta la nomina, indicando anche il tipo di prestazione preventivamente ritenuta utile dal legislatore. Gli Enti Parco se affidati a soggetti che non sono in possesso delle necessarie competenze tecnico-scientifiche, così come previsto nelle discipline necessarie ad assicurare le suddette tutele, creerebbe un grave danno irreparabile alla sicurezza ed alla tutela dell’ambiente di cui questa associazione è portatrice.

Per tali motivi il Codacons ha impugnato dinanzi al Tar del Lazio le nomine di Presidenti e Commissari straordinari degli Enti Parco, affinché i relativi provvedimenti vengano sospesi, e critica aspramente il Ministro dell’Ambiente Pecoraro Scanio, che dopo la nomina del suo avvocato a capo della struttura più delicata per eventuali problemi nucleari (Apat) ora sceglie i presidenti degli Enti Parco con criteri altrettanto discutibili e che ricordano la prima Repubblica.



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