Site icon Codacons Lombardia

DA OGGI FARE CAUSA COSTA MOLTO DI PIU`…






Si tiene oggi a Roma, alle ore 12, presso l’Aula degli Avvocati della Corte di Cassazione sita in P.zza Cavour, un convegno degli avvocati per discutere del contributo unificato. Ecco punto per punto la posizione del Codacons sulla questione.



Contributo unificato: le questioni irrisolte paralizzano la giustizia

Le difficoltà interpretative in materia di contributo unificato di iscrizione a ruolo, pur dopo le modifiche introdotte con il Decreto legge 11 marzo 2002 n. 28, sono destinate a creare ulteriori vuoti applicativi. Verosimilmente solo in sede di conversione in legge sarà possibile delineare un quadro più leggibile degli adempimenti a carico degli avvocati. Preoccupano in ogni caso i nuovi oneri di spesa, soprattutto in relazione ai giudizi pendenti al primo marzo 2002. Il Codacons sottolinea poi che in aggiunta alla prima relazione illustrativa delle novità più salienti del D.L. n. 28/2002 il Ministero della Giustizia si è attivato con una nuova circolare illustrativa (n. 2 del 2002 del 12/03/2002) che rimette in discussione alcuni punti fondamentali della originaria relazione al D.L., anche a causa della stesura finale del D.L. n. 28, manipolata in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.



Procedimento di equa riparazione

In materia di processi conclusi con irragionevole ritardo va segnalata la versione definitiva del decreto legge n. 28, costituito dalla nuova formulazione dell’articolo 2. Detta disposizione modifica la legge 24 marzo 2001, n. 89 prevedendo l’espressa esenzione dal pagamento del contributo unificato dei procedimenti in materia di equa riparazione. Si è trattato peraltro di un atto doveroso giacché i giudizi pendenti davanti alla Corte di Strasburgo per la salvaguardia dei diritti dell’uomo sono esenti da qualsivoglia tributo.



Doppio regime di bolli e contributo unificato

Nessuna particolare esenzione è prevista per le cause già iscritte a ruolo entro il 28 febbraio 2002; per tali cause è previsto un regime transitorio di contributi unificati con scaglioni ridotti ma pur sempre penalizzanti a causa della doppia contribuzione. Si profilano seri dubbi di costituzionalità sulla previsione di tale regime transitorio soprattutto per le cause iscritte prima del 1997 (20% del normale contributo unificato).
Dette cause secondo i parametri della Corte di Strasburgo dovrebbero essere state già definite (salvo la particolare complessità del giudizio), sicché per il CODACONS è illogico che in ragione del ritardo irragionevole della decisione il cittadino utente della giustizia, mentre ha la facoltà di agire in giudizio per la equa riparazione, deve versare un contributo unificato transitorio sia pure ridotto.



Locazione e procedimenti sommari

La nuova disciplina del D.L. n. 28 del 2002 è sotto vari profili penalizzante.
Ciò è a dirsi per i procedimenti in materia di locazione, comodato e occupazione abusiva di immobili.
Per tali procedimenti e in particolare per la intimazione di licenza per finita locazione (art. 657, comma 1, c.p.c.), di sfratto per finita locazione (657, comma 2, c.p.c.), di sfratto per morosità (art. 658 c.p.c.) le cause assumono un valore quasi sempre indeterminabile con conseguente applicazione dello scaglione più elevato.
Per tali procedimenti la previsione di uno scaglione unico di cui all’articolo 1 comma 11 del D.L. n. 28 pari a Euro 103,30 (lire 200.000) appare ingiusto per le cause definibili con valore contenibile in Euro 1.032,91 (L. 2.000.000), e comunque penalizzante rispetto alle cause ordinarie.
La applicazione del contributo unificato di 103,30 Euro per le cause di locazioni e procedimenti sommari comporta una evidente disparità di trattamento rispetto alle cause analoghe soggette al contributo unificato.
In particolare per le cause ordinarie con valore di Euro 1.032,91 (Lire 2.000.000) (soggette al giudizio di equità del Giudice di Pace) sono esenti dal contributo unificato.



Risarcimento del danno

Il contributo unificato in quanto determinato con scaglioni progressivi presenta aspetti propri di un normale tributo (articolo 53 secondo comma della Costituzione) non rapportato al costo neppure potenziale del servizio. L’articolo 9 della legge n. 488 del 1999 nel prevedere i parametri del contributo unificato non ha tenuto conto che il maggior valore di una determinata causa non sempre è significativo di maggiore capacità contributiva.
Si consideri che le cause di risarcimento del danno e in particolare quelle per invalidità o lesioni con gravissimi danni alla persona non esprimono certo una capacità contributiva del debitore.
In tali casi qualora il risarcimento del danno oggetto del giudizio rientri nello scaglione più elevato Euro 516.456,90 (Lire 1 miliardo) il danneggiato dovrebbe il contributo unificato di Euro 929,62 (Lire 1.800.000).
La corresponsione di un importo così elevato appare di dubbia legittimità costituzionale, in violazione degli articoli 24 e 53 della Costituzione.
E’ opportuno che il Parlamento elimini le disparità di trattamento.
In attesa della conversione di legge si profila per le cause nuove un congelamento dell’attività processuale, salvo le ipotesi di decadenza (esempio ricorso in appello o in Cassazione) per le quali il pagamento del contributo unificato non è rinviabile.

Exit mobile version