Il Responsabile dell’Ufficio Legale Nazionale del Codacons, l’avv.Carlo Rienzi ha comunicato oggi che l’associazione ha inoltrato un esposto della Procura della Repubblica di Roma e al Dipartimento per il turismo presso la Presidenza del Consiglio, con il quale si è diffidato le agenzie di viaggi e i touroperator, dal chiedere illegittime penali agli utenti; nella diffida si fa presente che: come Codacons, segnaliamo numerose proteste di cittadini costretti a disdettare viaggi programmati in Turchia, causa il terribile terremoto dei giorni scorsi, i quali riferiscono che le agenzie di viaggio e i touroperator pretendono il pagamento di penali per tali rinunce. Si fa presente, che ovviamente, le rinunce non sono volontarie ma dovute a cause di forza maggiore, che sono per il nostro codice civile esimenti da qualsiasi responsabilità patrimoniale, di conseguenza il pretendere pagamenti a titolo di penale a carico di cittadini, sarebbe assolutamente illegittimo e potrebbe costituire anche ipotesi penalmente rilevante, ai sensi del reato di appropriazione indebita. Le agenzie e i touroperator, potranno rivalersi comunque sulle compagnie di assicurazione, ma in ogni caso quel che è da escludersi è che il consumatore possa essere gravato delle conseguenze patrimoniali di un evento del tutto imprevedibile, che è idoneo a rescindere il contratto stipulato a suo tempo per il viaggio. Chiediamo quindi al Dipartimento per il turismo competente e alle associazioni dei touroperator e agenzie-viaggi, di impartire immediate istruzioni nel senso di cui sopra e al Procuratore della Repubblica di Roma di vigilare affinché non vengano compiute ipotesi penalmente rilevanti così come descritto. Deve considerarsi il terremoto, evento straordinario che rende inagibile ogni struttura e non esegibile quindi la penale per qualsiasi località, nella quale si sia verificato anche un solo crollo.