Codacons su risarcimento errore geometra architetto
29 Agosto 2022

COMUNICATO STAMPA
CRONACA NAZIONALE
LUNEDÌ 29 AGOSTO 2022
ERRORE DELL’ARCHITETTO O DEL GEOMETRA? POSSIBILE IL RISARCIMENTO IN CASO DI IRREALIZZABILITA’ DELL’OPERA.
IL TRIBUNALE DI ROMA HA RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL CONSUMATORE DI NON CORRISPONDERE IL COMPENSO FACENDO VALERE L’ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO.
CODACONS: OTTIMA NOTIZIA PER I CONSUMATORI! SCRIVETECI A INFO@CODACONSLOMBARDIA.IT PER ASSISTENZA.

In accoglimento delle richieste di un consumatore, il Tribunale di Roma (sent.2793/2022) ha riconosciuto la sussistenza di un’obbligazione di risultato in capo all’architetto, all’ingegnere e al geometra per la realizzazione del progetto commissionato, con la conseguenza che l’eventuale non realizzabilità dell’opera dà luogo a inadempimento.
Per il giudice di prime cure, l’inadeguatezza del progetto – dal punto di vista tecnico o giuridico – autorizza, infatti, il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, facendo valere l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
“La pronuncia del Tribunale sottolinea un importante principio di tutela per tutti i consumatori, i quali, in presenza di gravi errori tali da pregiudicare l’opera commissionata, hanno il diritto di corrispondere il compenso – commenta il presidente Marco Donzelli – A tal proposito, se state vivendo una situazione simile, scriveteci a info@codaconslombardia.it per ricevere l’assistenza e tutela dei nostri consulenti”
Ufficio Stampa Codacons Lombardia: 346/6940183
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