Codacons su penale agenzia non dovuta preliminare
21 Settembre 2022

COMUNICATO STAMPA
CRONACA LOMBARDIA
MERCOLEDI’ 21 settembre 2022
PENALE NON DOVUTA ALL’AGENZIA IMMOBILIARE SE UNA DELLE PARTI NON FIRMA IL PRELIMINARE DI VENDITA’.
PER LA CASSAZIONE È NULLA LA CLAUSOLA CHE IMPONE ALLA PARTE INADEMPIENTE DI PAGARE UNA PENALE AL MEDIATORE PARI ALLA PROVVIGIONE NON INCASSATA
CODACONS: “PRINCIPIO SACROSANTO STATUITO DALLA CASSAZIONE. SCRIVETECI A INFO@CODACONSLOMBARDIA.IT PER RICEVERE ASSISTENZA”.
In particolare, è stata dichiarata nulla, in ragione della vessatorietà, la clausola secondo cui il mediatore può trattenere l’importo versato al momento della formulazione della proposta dal promissario acquirente nel momento in cui quest’ultimo decida di tirarsi indietro al momento della firma del contratto preliminare.
“La vessatorietà di tale pratica era già nota ma finalmente anche la Cassazione ha confermato questo importante principio – commenta il presidente Codacons Marco Maria Donzelli – Situazioni di questo tipo sono all’ordine del giorno ma esistono tutele. Pertanto, se state vivendo una situazione simile scriveteci a info@codaconslombardia.it per ricevere assistenza e consulenza in materia”
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