GARANZIA AUTOMOBILE? IL CONSUMATORE NON DEVE PROVARE IL DIFETTO
PER LA CORTE DI CASSAZIONE LA NORMATIVA DEL CODICE DEL CONSUMO TUTELA IL CONSUMATORE ANCHE NEL CASO IN CUI SI SIA LIMITATO A DENUNCIARE IL VIZIO CHE SI PRESUME ESISTENTE FIN DALL’ORIGINE
Cronaca Lombardia e Nazionale: secondo la Corte di Cassazione, il venditore di un’automobile non può rifiutarsi di riconoscere la garanzia del veicolo qualora il consumatore, acquirente, non abbia dato prova del difetto/vizio lamentato.
Con la sentenza n. 3695/2022 la Suprema Corte ha sostenuto che è sufficiente per far valere la normativa di cui al Codice del Consumo che il consumatore denunci la presenza di un difetto, senza che ne dia effettiva prova; infatti, secondo la normativa speciale del Codice del Consumo si presume che un difetto esista sin dalla consegna, se si manifesta entro sei mesi (diventati un anno per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2022, Dlgs 170/2021) ed esso venga denunciato dal consumatore entro due mesi dalla scoperta (condizione abolita dal Dlgs 170/2021 per i nuovi contratti).
Codacons: “La Corte di Cassazione ha dettato un principio di fondamentale importanza, infatti, il consumatore è parte debole del rapporto contrattuale, rispetto al professionista che è invece il contraente forte (c.d. contratto “asimmetrico”) e per questo motivo è sufficiente che egli denunci il vizio, senza provarlo; anzi il cliente non è nemmeno obbligato a indicare la causa del presunto difetto né una sua eventuale origine imputabile al venditore.
Per questo motivo restiamo a piena disposizione di tutti coloro che necessitino assistenza legale in relazione a problemi inerenti la propria vettura nei rapporti con il venditore o con il concessionario, contattateci per avere il nostro supporto!” conclude il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli.
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