Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha riconosciuto l’immediata applicabilità dei principi espressi dalla Corte di giustizia europea confermando il diritto dei consumatori, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento successiva al maggio 2010, al rimborso di ogni costo sostenuto per il periodo residuo del prestito.
La sentenza Lexitor, emessa a settembre dello scorso anno dalla Corte di Giustizia Ue, è stata un vero e proprio terremoto per il mondo del credito al consumo, soprattutto per quanto riguarda la cessione del quinto, sia sullo stipendio sia sulla pensione.
Una sentenza che alza l’asticella delle “spese rimborsabili” a favore di chi ha rimborsato anticipatamente un finanziamento. In pratica, in caso di estinzione prima della scadenza del debito contratto, il cliente ha diritto a una riduzione di tutti i costi, sia quelli cosiddetti “recurring” sia quelli “upfront”.
Per il Presidente del Codacons Marco Maria Donzelli: “Importante pronuncia a favore dei consumatori che riconosce il loro diritto ad ottenere il rimborso delle spese legate al finanziamento, per il periodo non goduto.”
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