COMUNICATO STAMPA
Cronaca Lombardia e Nazionale
Martedì 25/01/2022
AGENZIA IMMOBILIARE: QUANDO L’AGENTE NON PUO’ PRETENDERE LA PROVVIGIONE
IL TRIBUNALE DI TORINO STABILISCE CON SENTENZA CHE IL COMPENSO DEBBA TROVARE RAGIONE NELL’ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE SVOLTA DAL MEDIATORE
ATTENZIONE ANCHE ALLE PENALI! SPESSO OLTRE LA SOGLIA DI LEGGE.
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Cronaca Lombardia e Nazionale: importantissima e recente sentenza del Tribunale di Roma, datata 17 gennaio 2017, con la quale viene stabilito come: “Ai fini dell’effettiva maturazione, in capo al mediatore, del diritto al compenso provvigionale, è necessario verificare che l’affare si sia concluso tra le parti e che detta conclusione si ponga in rapporto causale diretto con l’opera svolta dal mediatore, ancorché quest’ultima sia consistita nella semplice attività di reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente, o nella segnalazione dell’affare, e sempre che l’attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, che sia stata poi valorizzata dalle parti.”
La sentenza poi confermata da alcune statuizioni dei Supremi Giudici pone in luce, insomma, il fatto che la clausola del contratto che attribuisce al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di recesso del venditore, può presumersi vessatoria, se il compenso non trova giustificazione nella prestazione effettivamente svolta dal mediatore.
Ma non solo. Attenzione anche alle cd. “penali” nei contratti di questo tipo!
Spesso, infatti, anche se l’attività del mediatore non si concreta nella conclusione del contratto definitivo di compravendita vengono addebitate penali, le quali però non possono mai essere considerate eccessivamente onerose a carico di una parte!
Codacons: “Avete anche a voi avuto a che fare con situazioni di questo tipo? Ritenete che il compenso richiesto dal mediatore non sia giustificato? Oppure nel contratto è indicata una penale particolarmente onerosa? Rivolgetevi alla nostra Associazione per avere tutela legale!”
Ufficio Stampa Codacons Lombardia: 346/6940183
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