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Codacons su provvigioni non dovute agenzia

COMUNICATO STAMPA
CRONACA NAZIONALE
LUNEDI’ 30.01.2023

AGENZIA IMMOBILIARE NON IMPARZIALE: PER LA CASSAZIONE PERDE IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI.

SE L’AGENZIA SVOLGE L’INCARICO VIOLANDO IL DOVERE DI IMPARZIALITA E DI INFORMAZIONE NON POTRA’ RICHIEDERE ALCUN COMPENSO.

CODACONS: PRESTATE SEMPRE LA MASSIMA ATTENZIONE A CHI AFFIDATE IL MANDATO. SCRIVETECI A INFO@CODACONSLOMBARDIA.IT

In tema di compravendita immobile tramite agenzia, la Corte di Cassazione si è recentemente pronuncia statuendo che nel caso in cui l’agenzia abbia svolto la propria attività in violazione dei doveri di informazione e di imparzialità (es. una delle parti è legata da rapporti personali o professionali all’agenzia) perde il diritto alla provvigione.
La presenza di rapporti personali tra una delle parti e l’agenzia è, infatti, elemento sufficiente affinché l’attività perda i requisiti indispensabili di imparzialità previsti dall’art 1759 c.c., con conseguente venir meno del diritto alla provvigione.
La Corte di Cassazione ha fissato un importante principio a tutela di coloro che si affidano all’attività di agenzia di mediazione per la compravendita immobiliare– ha commentato il presidente Codacons Marco Donzelli – Verificate sempre i rapporti intercorrenti tra le parti così da potervi tutelare. Se avete dubbi o state vivendo una situazione simile scriveteci a info@codaconslombardia.it per ricevere assistenza e tutela.
Ufficio Stampa Codacons Lombardia: 346/6940183
Indirizzo e-mail: info@codaconslombardia.it
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