La deroga all’art. 1957 cc contenuta nelle fideiussioni sottoscritte dai consumatori prevede clausola nulla ai sensi di quanto disposto dagli artt. 33, co. 2, lett. t) e 36 del Codice del Consumo, la cui nullità risulta rilevabile anche d’ufficio.
Con la pronuncia del 28 ottobre 2022, il Tribunale di Treviso, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, ha revocato il decreto emesso nei confronti del consumatore per essere l’istituto di credito ingiungente decaduto dall’azione ex art. 1957 cc, aderendo all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. 6 – 1, ordinanza n. 742 del 16.01.2020)
Pertanto chiunque abbia garantito in qualità di fideiussore un debito altrui, nella realtà soprattutto nei confronti di una banca, sarà liberato qualora la banca stessa non abbia agitato contro il debitore principale nel termine di 6 mesi. Un principio di fondamentale importanza che libera numerosissimi consumatori dal giogo degli istituti di credito.
Per il Presidente del Codacons Marco Maria Donzelli: “I principi espressi in questa importante sentenza, vanno sicuramente nella direzione che abbiamo sempre auspicato. Ora la loro applicazione nei giudizi pendenti determinerà verosimilmente la liberazione di migliaia di consumatori del giogo delle banche che sono responsabili di aver creato in materia di fideiussioni una vera e propria intesa restrittiva della concorrenza. Per informazioni sul tema, segnalazioni e per ricevere assistenza legale contattare il Codacons all’indirizzo monzabrianza@codaconslombardia.it o al recapito 02.29419096 ”.
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