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Codacons Lombardia su volo cancellato per causa Covid: la scelta tra voucher e rimborso spetta al passeggero

COMUNICATO STAMPA
Cronaca Lombardia
Venerdì 6 Agosto 2021

VIAGGIO CANCELLATO PER COVID: LA SCELTA TRA RIMBORSO E VOUCHER SPETTA AI PASSEGGERI

LA COMPAGNIA AEREA DEVE RIMBORSARE IL PASSEGGERO CHE RIFIUTI IL VOUCHER E CHIEDA IL RIMBORSO, A STABILIRLO E’ IL GIUDICE

CODACONS: “FINALMENTE UNA SENTENZA A TUTELA DEI PASSEGGERI DEL TRASPORTO AEREO”. SE VOLETE RICEVERE ASSISTENZA LEGALE CONTATTATECI AL N.0229408196 OPPURE SCRIVETECI A INFO@CODACONSLOMBARDIA.IT

Cronaca Lombardia: ha fatto molto discutere la normativa emergenziale italiana quando ha invitato i viaggiatori ad accontentarsi di un voucher in luogo del rimborso del pacchetto turistico o del biglietto acquistato e non utilizzato, a causa della pandemia. È ben noto che, nonostante gli avvertimenti dell’Antitrust, la raccomandazione della Commissione Europea ei procedimenti di infrazione avviati, il decreto “Cura Italia”, convertitori in legge n. 27 del 24, ammesso agli operatori del turismo e alle compagnie aeree di assolvere i propri diritti di aprile 2020 concedendo un voucher della durata di dodici mesi. E ciò a qualunque prezzo dalla volontà del consumatore di voler invece ottenere il rimborso in denaro del pagato.
Alla luce di ciò, la recentissima sentenza n. 858/2021 con la quale il Giudice di Pace di Palermo ha stabilito che spetta al passeggero del volo aereo il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro e il voucher, sembra destinato a porsi quale importante precedente giurisprudenziale.
Nel caso di specie, un avvocato aveva richiesto alla compagnia aerea il rimborso dei biglietti aerei, prenotati prima dello scoppiare dell’emergenza sanitaria. A fronte della richiesta la compagnia aveva comunicato all’avvocato di poter beneficiare di un voucher pari all’importo speso e valido per un anno dall’emissione, salvo poi eclissarsi a seguito dei nuovi contatti da parte dell’aspirante viaggiatore. Un atteggiamento che ha spinto l’avvocato ad adire il giudice di pace competente al fine ottenere il rimborso integrale dei biglietti.
Nello specifico, secondo l’avvocato, il diritto ad ottenere il rimborso integrale in forma pecuniaria doveva essergli riconosciuto sia ai sensi dell’art. 1463 cc sia in virtù della normativa comunitaria.
Gli artt. 5 e 8 del Reg. CE n. 261/2004.
Tale argomentazione è stata condiva dal giudice adito il quale ha colto l’occasione per presentare che abbia, sebbene il noto decreto Italia abbia consentito alle compagnie aeree e di navigazione di offrire un buono come unica forma di rimborso, il regolamento comunitario n. 261 del 2004, invece, che sono i passeggeri ad avere il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro ed eventuali altre forme di rimborso, come i voucher. Ne deriva che, stante la normativa comunitaria su quella nazionale, deve ritenersi il rimborso in denaro richiesto dal consumatore.
“Spetta al cliente la scelta tra il rimborso in denaro e il voucher! – afferma il Presidente del Codacons Marco Donzelli”.
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