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La Convivenza


Introdotta con la legge Cirinnà si intendono per conviventi di fatto due persone che siano maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

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    La convivenza di fatto

    Introdotta con la legge Cirinnà si intendono per conviventi di fatto due persone che siano maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che non siano vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

    La convivenza di fatto tra persone eterosessuali oppure dello stesso sesso viene attestata attraverso un’autocertificazione in carta libera, presentata al comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo.

    Il comune provvede poi agli opportuni accertamenti rilasciando il certificato di residenza e stato di famiglia.

    La convivenza di fatto riguarda sia le coppie eterosessuali che omosessuali.

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    La convivenza di fatto, quando viene formalizzata, pone in essere un nucleo familiare che è meritevole di tutela

    Vi sono i seguenti diritti e doveri:

    –  medesimi diritti che spettano al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;

    – La possibilità di far visita al proprio partner in carcere;

    – Il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero del convivente di fatto;

    – facoltà di nominare il convivente come proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, o di morte, in relazione alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

    – Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, se il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno;

    – in caso di morte del proprietario dell’abitazione comune il convivente superstite può restare nella stessa per due anni o un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e non oltre i 5 anni;

    – nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha la facoltà di succedergli;

    – se il convivente superstite ha figli minori o disabili ha diritto a continuare a restare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a 3 anni;

    – nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il diritto di ricevere gli alimenti dall’ex convivente, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

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