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ANNULLATO L’EQUALIZZATORE DAL GOVERNO MA NON BASTA!!







Il CODACONS ha impugnato avanti il giudice amministrativo il decreto del Ministro delle Finanze 4 agosto 2000, in G.U. 21 agosto 2000, n. 194.
Il CODACONS ha fondato in diritto la legittimazione processuale dell’Associazione in forza della disposizione contenuta nell’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, ricordando anche quanto già concluso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, nella ordinanza n. 1913 del 18 aprile 2000 .
Obiettivo dell’azione del CODACONS e dell’ordinanza del TAR che ne ha riconosciuto fondato il presupposto è stato il ripristino di una situazione di legalità costituzionale violata dal decreto ministeriale 4 agosto 2000, provvedimento che ha introdotto il cosiddetto ?equalizzatore del capital gain?. Come esposto nel ricorso, l’impugnazione del decreto ministeriale 4 agosto 2000, è stata proposta per eccesso di potere, per violazione dell’articolo 82, comma 9, del DPR 22 dicembre 1985, n. 917 e degli articoli 3 e 53 della Carta Costituzionale.

L’introduzione della tassazione dei guadagni di capitali, di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in forza della delega contenuta nell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto, per ovvi timori di insussistenza di gettito, la tassazione dei cosiddetti ?guadagni maturati al 31 dicembre?, il cd. regime del risparmio gestito, proprio delle gestione patrimoniali e dei fondi di investimento.
Il sistema aveva, o meglio ha ancora, il difetto di avere il fianco scoperto rispetto alla tassazione delle plusvalenze azionarie realizzate mediante il regime del ?risparmio amministrato? e il regime ?della dichiarazione?. Se il contribuente ha optato per uno di questi regimi sino al 31 dicembre 2000 in occasione di una cessione azionaria veniva tassato solo e soltanto a condizione che il corrispettivo percepito a seguito della cessione fosse superiore al prezzo pagato al momento dell’acquisto.

E’ evidente la presenza nella ?riforma Visco? di una latente violazione del principio costituzionale di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. L’identica compravendita azionaria veniva tassata fino al 31 dicembre 2000 in modo diverso, a seconda del regime (?gestito?, ?amministrato?, ?della dichiarazione?) scelto dal contribuente.
Sino al momento di entrata in vigore del cd. ?equalizzatore del capital gain?, i regimi del risparmio amministrato e della dichiarazione non comportavano alcuna ingiustificata tassazione per il contribuente, mentre il regime del risparmio gestito ci si attendeva fosse ricondotto a norma, fosse per così dire ?equalizzato?.
L’Amministrazione finanziaria ha invece ?equalizzato? i regimi costituzionalmente corretti al regime del risparmio gestito, rendendo l’intera tassazione dei capital gain incostituzionale.

L’intervento del Ministro delle Finanze, con l’emanazione del contestato D.M. 4 agosto 2000, ha reso non conformi al principio costituzionale della capacità contributiva anche i regimi del risparmio amministrato e della dichiarazione.

Il TAR del Lazio, sezione Seconda, a seguito di udienza del 26 luglio 2001, ha depositato in data 3 agosto 2001 ordinanza n. 4971, con la quale ?ritenuto che il D.M. impugnato ha disposto la tassazione anche di profitti puramente virtuali (siccome non effettivamente monetizzati); ritenuto che, prima face, dal provvedimento impugnato e dagli atti del relativo procedimento, allo stato depositati in giudizio, non è dato desumere che le circostanze fattuali e le ragioni giuridiche dedotte nei motivi di ricorso, siano state valutate dall’amministrazione ai fini dell’emanazione del provvedimento impugnato;? ha disposto l’accoglimento della domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

In questa fase transitoria il Governo ha definitivamente annullato il decreto.

Tuttavia problemi si pongono per i guadagni realizzati nel periodo di applicazione dell’equalizzatore, ovvero dal 1 gennaio 2001 al 3 agosto 2001 per i soli soggetti in regime di risparmio amministrato (l’equalizzatore avrebbe interessato le dichiarazioni dei redditi solo nel 2002 per i soggetti che hanno optato per il terzo regime).

L’Associazione Bancaria Italiana, con lettera pubblicata sulla stampa specializzata l’11 agosto us. ha ricordato alle proprie associate che dal 4 agosto 2001 il decreto del ministro delle Finanze del 4 agosto 2000 non potrà più essere applicato dalle banche e dagli intermediari interessati. La sospensione nell’applicazione del citato decreto durerà fino al momento in cui il TAR non avrà assunto decisioni definitive sul merito dell’impugnativa.
Infatti è prevedibile che si apriranno controversie sia per la fase antecedente, dal 1 gennaio al 3 agosto, sia per i primi giorni di sospensione del decreto, quando non tutte le banche hanno interrotto l’utilizzo dell’equalizzatore nella determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva.
Sono ipotizzabili, ove il TAR confermasse la disapplicazione del D.M. 4 agosto 2000, all’udienza di merito fissata al 7/11/2001 istanze di rimborso delle maggiori imposte trattenute, anche richieste rivolte direttamente agli intermediari sicuramente per i primi giorni successivi al 3 agosto 2001, ma forse anche per la precedente parte dell’anno, ove il Legislatore non intervenisse a regolare il periodo di applicazione dell’equalizzatore.

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